Cassazione Civile, Ordinanza n. 21057/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione immobiliare di un bene sito in Belveglio. La locatrice ha sostenuto di non aver ricevuto i canoni dal 2012 al 2017 e ha agito contro la conduttrice e contro il soggetto che aveva materialmente incassato i pagamenti, affermando di averlo autorizzato solo alla registrazione del contratto. Il soggetto incaricato dell'incasso ha sostenuto invece di aver riscosso le somme per conto della locatrice e di avergliele riversate periodicamente, deducendo anche la nullità del contratto per omessa registrazione. In appello è stato ritenuto, sulla base del giudicato formatosi sul mandato all'incasso, che spettasse a lui provare di avere effettivamente consegnato alla locatrice le somme incassate, prova ritenuta non raggiunta. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; violazione delle norme sul mandato e del criterio di valutazione della prova per avere la Corte qualificato il rapporto come mandato all'incasso; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito mutamento della causa petendi e del petitum; violazione delle norme sulle presunzioni per avere la Corte d'appello valorizzato in modo non corretto gli indizi relativi al ritardo con cui la locatrice aveva agito; violazione dell'art. 1709 c.c. per non avere la Corte liquidato un compenso al mandatario, assumendo la presunzione di onerosità del mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il giudicato sul conferimento del mandato all'incasso escludeva le censure volte a rimetterne in discussione l'esistenza, e perché la Corte d'appello non aveva negato il mandato, ma aveva semplicemente osservato l'opacità delle condotte processuali, concludendo comunque che il ricorrente non aveva dimostrato di avere riversato alla locatrice le somme incassate. Il quarto motivo è stato respinto perché la critica mirava solo a proporre una diversa lettura degli indizi e non evidenziava un vero vizio di legittimità nel ragionamento presuntivo, secondo i limiti del sindacato di cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando che la pretesa sul compenso del mandatario fosse stata già devoluta al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria non è stata accolta, poiché la decisione d'appello conteneva una motivazione intellegibile e coerente nel suo nucleo essenziale.
La doglianza sul malgoverno della prova non è stata accolta, perché il giudice di merito ha correttamente valutato le risultanze probatorie e la censura tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere i doveri del mandatario; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole al ricorrente perché la questione del compenso è stata ritenuta nuova.
La Corte ha escluso un vizio di ultrapetizione o mutamento della domanda, poiché la decisione non ha introdotto un tema estraneo al giudizio ma si è mossa entro il perimetro del mandato all'incasso già accertato.
Le censure sulle presunzioni non sono state accolte, poiché la valutazione degli indizi e della loro concordanza appartiene al giudice di merito, salvo che il ragionamento sia intrinsecamente illogico o fondato su un fatto storico privo dei requisiti richiesti.
La questione della presunzione di onerosità del mandato e del compenso del mandatario è stata dichiarata inammissibile per novità in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ribadito che non può essere impiegato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha precisato che non basta prospettare una diversa lettura delle circostanze fattuali.
Indicato come rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando sul conferimento di un mandato all'incasso si è formato giudicato, non è più consentito rimetterne in discussione l'esistenza mediante censure che mirano sostanzialmente a riaprire il tema del rapporto tra le parti.
- Nel mandato all'incasso, chi ha ricevuto le somme per conto altrui deve provare di averle riversate al mandante; in difetto di prova del pagamento o della consegna, può essere condannato alla restituzione.
- Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva è limitato: non è sufficiente prospettare una lettura alternativa degli indizi, ma occorre dedurre un effettivo vizio logico-giuridico del ragionamento presuntivo o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Le doglianze ex art. 360, n. 3, c.p.c. non possono essere utilizzate per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare semplicemente l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni compiuto dal giudice di merito.
- Le questioni nuove, compresa la pretesa al compenso del mandatario quando non trattata nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione se non risulta specificamente la loro deduzione nel giudizio precedente.
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