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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07665/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Una società condomina aveva promosso in primo grado un giudizio ordinario contro il condominio, l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori per far accertare che i lavori di ristrutturazione e recupero conservativo dell'edificio erano stati eseguiti e contabilizzati in modo difforme rispetto a quanto approvato, con conseguente esubero di spesa e non debenza della quota a lei addebitata. I giudici di merito avevano però ritenuto che tale contestazione fosse preclusa dal giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, emesso per il pagamento della quota condominiale relativa a quei lavori, nonché dalle delibere condominiali di approvazione dei lavori, della contabilità finale e del riparto delle spese, mai impugnate. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme su corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prova e giudicato, sostenendo che il decreto ingiuntivo avrebbe riguardato solo quote condominiali ordinarie o comunque una pretesa diversa da quella azionata nel nuovo giudizio; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per omesso esame delle risultanze istruttorie e della CTU; 3) violazione della disciplina sulle spese di lite e sul contributo unificato; 4) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per asserita carenza di motivazione sulla mancata considerazione della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure principali perché il decreto ingiuntivo non opposto, unitamente alla mancata impugnazione delle delibere condominiali che avevano approvato lavori, contabilità e riparto, aveva formato giudicato sostanziale non solo sul credito azionato ma anche sul titolo e sulle questioni presupposte, precludendo un autonomo giudizio volto a rimettere in discussione qualità, quantità, esecuzione e contabilizzazione dei lavori. Ha inoltre escluso che la domanda potesse essere efficacemente proposta nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori per ottenere la restituzione di somme versate al condominio, perché l'eventuale azione restitutoria avrebbe dovuto essere diretta verso il soggetto che aveva ricevuto il pagamento. La doglianza sulla CTU è stata ritenuta infondata perché, una volta ravvisato il giudicato, gli accertamenti peritali erano irrilevanti. Le censure sulle spese e sulla motivazione sono state dichiarate inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione dei limiti del giudizio e della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla corretta formulazione della domanda

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il tema delle domande ed eccezioni nuove in appello

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato quale norma sul giudicato formale

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato in tema di decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per la dedotta errata valutazione del materiale istruttorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione prospettati

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato per affermare l'irrilevanza della notifica personale della sentenza ai fini del termine breve

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul termine breve di impugnazione

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per la decorrenza del termine breve dalla notifica al procuratore

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per la decorrenza del termine breve di impugnazione

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato per affermare che le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per la manifesta infondatezza della censura sulle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella doglianza sulla motivazione e sul giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato nella doglianza sulla motivazione e sul giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1137 c.c.

    richiamato per la decadenza dall'impugnazione delle delibere condominiali

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale non solo sul credito azionato, ma anche sul titolo e sulle questioni logico-giuridiche presupposte, precludendo la successiva riproposizione in un autonomo giudizio delle contestazioni anteriori che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione.
  • Quando una delibera condominiale di approvazione dei lavori, della contabilità e del riparto non viene impugnata nei termini, il condomino non può successivamente rimettere in discussione, in un diverso giudizio, la qualità, quantità, esecuzione o contabilizzazione dei lavori al fine di sottrarre o recuperare la quota di spesa approvata.
  • L'efficacia preclusiva del giudicato derivante da decreto ingiuntivo definitivo si estende anche ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti in opposizione, ma non ai fatti successivi o a domande con diverso petitum o causa petendi.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito ha natura personale e può essere proposta soltanto nei confronti del soggetto che abbia ricevuto il pagamento; non è quindi ammissibile nei confronti di terzi estranei al rapporto di pagamento, salvo diversa specifica titolarità passiva.
  • L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non vincola il giudice di merito a farne propri gli esiti, se successivamente ritiene la consulenza irrilevante ai fini della decisione per la presenza di una ragione assorbente di rigetto.
  • Le questioni non esaminate o assorbite nel giudizio di merito non possono essere riproposte in cassazione dalla parte totalmente vittoriosa senza un interesse attuale o, se del caso, senza ricorso incidentale condizionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteImpugnazione delibere condominialiSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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