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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 200 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo alle annualità 2009, 2010 e 2011, sostenendo sia l'illegittimità dell'atto per la mancata allegazione delle delibere comunali richiamate per la determinazione delle aliquote, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sia il proprio diritto all'esenzione prevista per l'abitazione principale, affermando di risiedere nell'immobile di Grado.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto la censura relativa alla mancata allegazione delle delibere, ritenendole giuridicamente conoscibili, ma aveva accolto il ricorso nel merito, ritenendo insufficiente la diversa residenza della moglie per escludere l'esenzione. Il Comune ha proposto appello. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto ammissibile e tempestivo l'appello e lo ha accolto, riformando integralmente la sentenza di primo grado. È stato accertato che, nelle annualità contestate, la moglie e la figlia del contribuente risiedevano in altro Comune e che l'immobile di Grado era stato concesso in locazione per diversi periodi, circostanza incompatibile con la sua qualificazione come dimora abituale. È stata quindi esclusa l'esenzione o detrazione per abitazione principale ed è stato confermato l'accertamento ICI. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La mancata allegazione delle delibere comunali richiamate nell'avviso non comporta necessariamente l'illegittimità dell'atto quando tali delibere siano considerate giuridicamente conoscibili o conoscibili dal contribuente.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'accertamento, ma la relativa censura è stata respinta.

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge n. 296/2006

    Per beneficiare della detrazione o dell'esenzione ICI prevista per l'abitazione principale occorre dimostrare che l'immobile costituisca la dimora abituale non soltanto del contribuente, ma anche dei suoi familiari. La sola residenza o dimora del proprietario non è sufficiente.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, ordinanza n. 14163/2018

    Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'appello a mezzo posta può essere provata mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro dell'ufficio postale, anche senza sottoscrizione, purché sia identificabile la provenienza dell'attestazione.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, ordinanza n. 15444/2017

    Ai fini dell'agevolazione per abitazione principale, la dimora abituale deve riguardare il contribuente e i suoi familiari; il beneficio può essere negato quando l'immobile risulti abitato soltanto dal proprietario e non dal coniuge.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione o la detrazione prevista per l'abitazione principale non basta la residenza anagrafica del proprietario: deve essere dimostrata la dimora abituale effettiva del nucleo familiare, secondo la disciplina applicabile all'annualità contestata.
  • La residenza del coniuge e dei figli in un Comune diverso costituisce un elemento rilevante e può indurre l'amministrazione a escludere l'agevolazione, salvo che il contribuente fornisca una prova concreta e convincente della presenza stabile della famiglia nell'immobile agevolato.
  • La locazione dell'immobile, soprattutto per periodi incompatibili con l'uso personale continuativo, è un forte indizio contrario alla qualificazione dell'immobile come dimora abituale.
  • In caso di impugnazione di un avviso, la mancata allegazione di delibere o atti richiamati non determina automaticamente l'annullamento: occorre verificare se tali atti siano conoscibili, pubblici o comunque identificati in modo sufficiente nell'avviso.
  • La notifica dell'appello a mezzo posta può essere provata dal timbro dell'ufficio postale apposto sull'elenco delle raccomandate; è quindi importante conservare e produrre la documentazione postale completa.
  • Quando la giurisprudenza è incerta o la questione è nuova, il giudice può compensare integralmente le spese anche se una parte risulta sostanzialmente soccombente.

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