Sentenza del 11/10/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno contestato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a una sentenza civile che aveva accertato la falsità di un testamento, dichiarato l’indegnità di alcuni eredi, individuato i legittimi eredi, disposto la restituzione dei beni e condannato alcune parti al pagamento di somme. Sostenevano che, essendo stata la sentenza impugnata e sospesa dalla Corte d’Appello, non fosse esigibile l’imposta, chiedendo inoltre la sospensione del processo tributario, contestando la motivazione dell’avviso e chiedendo il rinvio della causa al primo giudice.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto non applicabile la sospensione prevista dall’art. 39 del D.lgs. 546/1992, poiché la sospensione dell’efficacia della sentenza civile non impedisce la registrazione e la riscossione dell’imposta. Ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/1986, gli atti giudiziari sono soggetti a imposta anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo successivo conguaglio o rimborso in caso di riforma con sentenza definitiva. La sentenza è stata correttamente tassata: la parte relativa alla falsità del testamento e agli effetti successori con imposta fissa, mentre le condanne al pagamento di somme con aliquota proporzionale del 3%. L’avviso è stato ritenuto adeguatamente motivato e non sussistevano i presupposti per il rinvio al giudice di primo grado. I contribuenti sono stati condannati alle spese di entrambi i gradi, pari a Euro 1.000,00 per il primo grado e Euro 900,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato prenotato a debito.
Norme richiamate
Art. 39 del D.lgs. 546/1992
Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
La sospensione del processo tributario è ammessa solo nei casi specificamente previsti dalla norma. La mera sospensione dell’efficacia di una sentenza civile impugnata non costituisce, di per sé, motivo di sospensione del giudizio tributario.
Art. 37 del DPR 131/1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
L’imposta di registro sugli atti giudiziari deve essere liquidata anche quando la decisione non è definitiva o la sua efficacia è stata sospesa. Un’eventuale successiva riforma della sentenza può fondare una richiesta di rimborso o conguaglio, ma non rende illegittimo l’avviso originario.
Art. 8, lettere b), c) ed e), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986
Atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.
Le diverse statuizioni contenute nella sentenza devono essere tassate secondo la loro natura: le condanne al pagamento di somme sono soggette a imposta proporzionale, mentre le pronunce di natura dichiarativa o relative allo stato giuridico possono essere soggette a imposta fissa.
Art. 52, comma 2-bis, del DPR 131/1986
L’avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. È sufficiente che siano indicati i criteri di determinazione dell’imposta e che il contenuto essenziale degli atti rilevanti sia riportato o conoscibile.
Art. 59 del D.lgs. 546/1992
Il giudice d’appello può rimettere la causa al primo giudice solo nei casi tassativi previsti dalla norma, come difetto di giurisdizione o competenza, irregolare costituzione del contraddittorio, illegittima composizione del collegio o mancanza della sottoscrizione della sentenza. La semplice lamentata perdita di un grado di giudizio non è sufficiente.
Art. 77 del DPR 131/1986
Il rimborso dell’imposta eventualmente non dovuta deve essere richiesto dal contribuente all’ufficio che ha riscosso l’imposta, nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Massime di principio
- L’imposta di registro sugli atti giudiziari è normalmente dovuta anche se la sentenza è stata impugnata, non è definitiva o la sua efficacia è stata sospesa.
- La successiva riforma della sentenza non elimina automaticamente la legittimità dell’avviso di liquidazione originario: può invece consentire di chiedere il rimborso o il conguaglio dell’imposta.
- Quando una sentenza contiene più statuizioni, ciascuna parte deve essere qualificata fiscalmente secondo il proprio contenuto: le pronunce dichiarative possono scontare imposta fissa, mentre le condanne patrimoniali possono essere soggette a imposta proporzionale.
- La motivazione dell’avviso è sufficiente se indica chiaramente gli atti tassati, la base imponibile, le aliquote e i criteri giuridici applicati, permettendo al contribuente di difendersi.
- La sospensione del giudizio tributario è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina processuale tributaria; ragioni generiche di economia processuale o la pendenza di un appello civile non bastano.
- Il rinvio al giudice di primo grado in appello è possibile soltanto nelle ipotesi tassative previste dall’art. 59 del D.lgs. 546/1992, non per la sola deduzione di aver perso un grado di giudizio.
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