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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno contestato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a una sentenza civile che aveva accertato la falsità di un testamento, dichiarato l’indegnità di alcuni eredi, individuato i legittimi eredi, disposto la restituzione dei beni e condannato alcune parti al pagamento di somme. Sostenevano che, essendo stata la sentenza impugnata e sospesa dalla Corte d’Appello, non fosse esigibile l’imposta, chiedendo inoltre la sospensione del processo tributario, contestando la motivazione dell’avviso e chiedendo il rinvio della causa al primo giudice.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto non applicabile la sospensione prevista dall’art. 39 del D.lgs. 546/1992, poiché la sospensione dell’efficacia della sentenza civile non impedisce la registrazione e la riscossione dell’imposta. Ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/1986, gli atti giudiziari sono soggetti a imposta anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo successivo conguaglio o rimborso in caso di riforma con sentenza definitiva. La sentenza è stata correttamente tassata: la parte relativa alla falsità del testamento e agli effetti successori con imposta fissa, mentre le condanne al pagamento di somme con aliquota proporzionale del 3%. L’avviso è stato ritenuto adeguatamente motivato e non sussistevano i presupposti per il rinvio al giudice di primo grado. I contribuenti sono stati condannati alle spese di entrambi i gradi, pari a Euro 1.000,00 per il primo grado e Euro 900,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato prenotato a debito.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.lgs. 546/1992

    Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

    La sospensione del processo tributario è ammessa solo nei casi specificamente previsti dalla norma. La mera sospensione dell’efficacia di una sentenza civile impugnata non costituisce, di per sé, motivo di sospensione del giudizio tributario.

  • Art. 37 del DPR 131/1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

    L’imposta di registro sugli atti giudiziari deve essere liquidata anche quando la decisione non è definitiva o la sua efficacia è stata sospesa. Un’eventuale successiva riforma della sentenza può fondare una richiesta di rimborso o conguaglio, ma non rende illegittimo l’avviso originario.

  • Art. 8, lettere b), c) ed e), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986

    Atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

    Le diverse statuizioni contenute nella sentenza devono essere tassate secondo la loro natura: le condanne al pagamento di somme sono soggette a imposta proporzionale, mentre le pronunce di natura dichiarativa o relative allo stato giuridico possono essere soggette a imposta fissa.

  • Art. 52, comma 2-bis, del DPR 131/1986

    L’avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. È sufficiente che siano indicati i criteri di determinazione dell’imposta e che il contenuto essenziale degli atti rilevanti sia riportato o conoscibile.

  • Art. 59 del D.lgs. 546/1992

    Il giudice d’appello può rimettere la causa al primo giudice solo nei casi tassativi previsti dalla norma, come difetto di giurisdizione o competenza, irregolare costituzione del contraddittorio, illegittima composizione del collegio o mancanza della sottoscrizione della sentenza. La semplice lamentata perdita di un grado di giudizio non è sufficiente.

  • Art. 77 del DPR 131/1986

    Il rimborso dell’imposta eventualmente non dovuta deve essere richiesto dal contribuente all’ufficio che ha riscosso l’imposta, nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Massime di principio

  • L’imposta di registro sugli atti giudiziari è normalmente dovuta anche se la sentenza è stata impugnata, non è definitiva o la sua efficacia è stata sospesa.
  • La successiva riforma della sentenza non elimina automaticamente la legittimità dell’avviso di liquidazione originario: può invece consentire di chiedere il rimborso o il conguaglio dell’imposta.
  • Quando una sentenza contiene più statuizioni, ciascuna parte deve essere qualificata fiscalmente secondo il proprio contenuto: le pronunce dichiarative possono scontare imposta fissa, mentre le condanne patrimoniali possono essere soggette a imposta proporzionale.
  • La motivazione dell’avviso è sufficiente se indica chiaramente gli atti tassati, la base imponibile, le aliquote e i criteri giuridici applicati, permettendo al contribuente di difendersi.
  • La sospensione del giudizio tributario è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina processuale tributaria; ragioni generiche di economia processuale o la pendenza di un appello civile non bastano.
  • Il rinvio al giudice di primo grado in appello è possibile soltanto nelle ipotesi tassative previste dall’art. 59 del D.lgs. 546/1992, non per la sola deduzione di aver perso un grado di giudizio.

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