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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 207 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica fiscale relativa agli esercizi 2008-2012, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'indebita deduzione di costi, interessi passivi e componenti negativi ai fini IRAP, nonché l'indebita detrazione dell'IVA. In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto non inerente e antieconomico il maggior prezzo sostenuto dalla società per subentrare in un contratto di leasing immobiliare, pari complessivamente a circa 8 milioni di euro, rispetto a un valore di mercato stimato in circa 4,761 milioni di euro. Erano stati inoltre recuperati gli interessi passivi relativi al finanziamento utilizzato per sostenere il maggior prezzo, i costi di leasing riferiti al dicembre 2008 e la relativa IVA. La società contestava la violazione dell'art. 109 TUIR, delle norme in materia di detrazione IVA, delle disposizioni sull'accertamento analitico-induttivo e dell'obbligo di motivazione degli avvisi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste aveva annullato gli avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, poi riunito ad altri procedimenti connessi, ma la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia lo rigettava. Il Collegio ha ritenuto che il prezzo dell'operazione non dovesse essere valutato esclusivamente sulla base di una perizia fondata sul valore medio o corrente dell'immobile, poiché dovevano considerarsi anche le opportunità strategiche e commerciali previste dalla società: la successiva locazione, la rivendita dell'immobile e l'acquisizione di un contratto di servizi pluriennale. L'operazione è stata quindi ritenuta economicamente giustificata, inerente all'attività d'impresa e non manifestamente antieconomica. Non è stata inoltre provata alcuna intesa fraudolenta tra le società coinvolte. Gli appelli riuniti sono stati rigettati e l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 12.000 euro oltre IVA e cassa previdenziale. Quanto al recupero dei costi di leasing del dicembre 2008, non riproposto puntualmente dalla società in appello dopo l'omessa pronuncia del primo giudice, la relativa pretesa è stata ritenuta coperta da mancata impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 109 del DPR 917/1986 (TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede che siano riferibili all'attività d'impresa e adeguatamente determinabili. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto che il maggior prezzo pagato fosse giustificato da concrete finalità strategiche e commerciali, nonostante fosse superiore al valore risultante da perizie basate su criteri medi di mercato.

  • Art. 19 del DPR 633/1972

    Il diritto alla detrazione dell'IVA è collegato all'inerenza del bene o servizio rispetto all'attività economica del soggetto passivo. L'esclusione della detrazione non può basarsi sulla sola differenza tra il prezzo pattuito e un valore di mercato stimato.

  • Art. 80 della Direttiva 112/2006/CE

    La norma è stata richiamata dalla contribuente in relazione alla determinazione della base imponibile IVA e alla legittimità del prezzo dell'operazione.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo. Il suo utilizzo richiede elementi idonei a sostenere la ricostruzione induttiva del reddito; la mera divergenza dal valore normale o da una stima non dimostra automaticamente l'indeducibilità del costo.

  • Art. 42 del DPR 600/1973

    Impone la motivazione degli avvisi di accertamento. La contribuente ne aveva contestato la violazione, ma la decisione si è concentrata soprattutto sull'effettiva inerenza e giustificazione economica dell'operazione.

  • Art. 54 del DPR 633/1972

    Riguarda i poteri e i criteri di rettifica ai fini IVA. Anche in tale ambito la rideterminazione del valore dell'operazione non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione.

  • Cassazione, sentenza n. 2240 del 30 gennaio 2018

    In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA.

    La manifesta e macroscopica antieconomicità può costituire un indizio serio di fittizietà o di non inerenza, ma l'Amministrazione deve dimostrarla. Solo in presenza di tale quadro indiziario spetta al contribuente fornire la prova della realtà e dell'inerenza dell'operazione.

  • Cassazione, ordinanza n. 20690/2018

    Quando il giudice di primo grado omette di pronunciarsi su una questione, la parte interessata deve riproporla espressamente in appello; in mancanza, la questione si considera abbandonata e la relativa pretesa può ritenersi non più contestata.

Massime di principio

  • Il prezzo superiore al valore risultante da una perizia o dai dati OMI non rende automaticamente il costo indeducibile: occorre valutare le concrete finalità imprenditoriali dell'operazione e i vantaggi economici ragionevolmente prevedibili al momento della decisione.
  • Per contestare costi e detrazioni IVA, l'Amministrazione deve dimostrare elementi concreti di non inerenza, fittizietà o manifesta e macroscopica antieconomicità; la semplice divergenza rispetto al valore normale non è sufficiente.
  • La convenienza di un'operazione può derivare anche da benefici indiretti o futuri, come contratti di locazione, rapporti commerciali, servizi pluriennali, posizionamento strategico o possibilità di rivendita.
  • In presenza di un'operazione economicamente complessa, è importante documentare preventivamente le ragioni strategiche, le proiezioni economiche, i finanziamenti, i contratti collegati e i vantaggi attesi.
  • La reale esecuzione dell'operazione, la fatturazione, i pagamenti e l'utilizzo del bene costituiscono elementi rilevanti per dimostrare l'inerenza, ma devono essere accompagnati da una spiegazione coerente della logica economica dell'investimento.
  • Le questioni non esaminate dal primo giudice devono essere espressamente riproposte in appello: altrimenti possono considerarsi abbandonate, con conseguente consolidamento della relativa pretesa fiscale.

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