Sentenza del 11/10/2018 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRES - Cumulabilità Tremonti Ambiente con III Conto Energia - Rigetto istanza di rimborso da parte Agenzia delle Entrate - Incompetenza della stessa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell’Agenzia delle Entrate al rimborso IRES richiesto dalla contribuente, sul presupposto che l’agevolazione Tremonti Ambiente prevista dalla legge n. 388/2000 non fosse cumulabile con gli incentivi del III Conto Energia di cui al D.M. 6 agosto 2010. L’Agenzia sosteneva inoltre che non fossero stati adeguatamente dimostrati i requisiti dell’impianto e la corretta quantificazione dell’agevolazione. La contribuente sosteneva invece che la Tremonti Ambiente fosse un beneficio fiscale automatico, non escluso da specifiche disposizioni di incompatibilità, e che la documentazione e la perizia prodotte fossero sufficienti a dimostrare sia i requisiti sia l’importo spettante.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato il riconoscimento del diritto della contribuente a beneficiare della Tremonti Ambiente, ritenendo che l’Agenzia fosse incompetente a stabilire l’incompatibilità tra tale agevolazione e le tariffe incentivanti del III Conto Energia. La valutazione sulla cumulabilità riguarda infatti le amministrazioni competenti a disciplinare e gestire gli incentivi energetici. La Tremonti Ambiente, essendo un’agevolazione automatica, non necessitava di un preventivo provvedimento dell’Amministrazione finanziaria. La Commissione ha inoltre rilevato che l’Agenzia non aveva contestato con dati specifici i costi e i conteggi prodotti dalla contribuente. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, Tremonti Ambiente
Detassazione degli investimenti ambientali mediante esclusione dal reddito imponibile della quota di reddito destinata agli investimenti ambientali, calcolata con approccio incrementale.
L’agevolazione è stata qualificata come automatica e non subordinata all’adozione di un atto autorizzativo da parte dell’Amministrazione finanziaria. In assenza di una specifica disposizione di incompatibilità, non è stata ritenuta automaticamente esclusa dalla fruizione di altri benefici.
D.M. 6 agosto 2010, III Conto Energia
Disciplina delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Le eventuali limitazioni alla cumulabilità con altre agevolazioni devono essere valutate nell’ambito della disciplina degli incentivi energetici e dall’amministrazione competente alla loro gestione, non unilateralmente dall’Agenzia delle Entrate.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016
Il beneficio della Tremonti Ambiente non pone veti alla cumulabilità con altre misure di vantaggio, salvo che le regole di queste ultime dispongano diversamente.
La stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la compatibilità della Tremonti Ambiente con gli incentivi del Conto Energia dipende dalle regole proprie di questi ultimi e deve essere valutata dall’amministrazione competente.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda la cumulabilità tra un’agevolazione fiscale e un incentivo amministrato da un’altra autorità, ciascuna amministrazione deve operare nell’ambito delle proprie competenze: l’Agenzia delle Entrate può valutare gli effetti fiscali, ma non può decidere autonomamente la spettanza o la compatibilità di una tariffa incentivante gestita da un diverso ente.
- Un’agevolazione fiscale automatica non può essere negata solo perché il contribuente beneficia di un altro incentivo, salvo che una norma specifica stabilisca espressamente l’incompatibilità o che le regole dell’altro incentivo prevedano un divieto di cumulo.
- La cumulabilità deve essere verificata separatamente sotto due profili: il diritto al beneficio fiscale e il rispetto delle condizioni proprie dell’incentivo energetico. L’eventuale incompatibilità potrebbe comportare la perdita o la riduzione dell’incentivo energetico, senza necessariamente escludere a priori l’agevolazione fiscale.
- In sede contenziosa, l’amministrazione che contesta l’agevolazione deve fornire contestazioni specifiche e dati concreti sui requisiti, sui costi e sui calcoli; contestazioni generiche possono risultare insufficienti.
- Per ottenere agevolazioni analoghe è essenziale conservare documentazione tecnica, contabile e peritale idonea a dimostrare la natura dell’investimento ambientale, la data di entrata in esercizio, il metodo di calcolo e l’importo richiesto.
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