Sentenza del 11/10/2018 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PUBBLICITA' - ultrattività aumenti tariffari D.L. 83/2012 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2015, riguardante due insegne complessivamente estese per 18 mq. Deduceva vizi formali e motivazionali dell'atto, tra cui l'omessa indicazione della procedura di reclamo-mediazione, della delibera tariffaria applicata e degli atti presupposti, nonché la mancata risposta all'istanza di accesso. Nel merito sosteneva che gli aumenti tariffari comunali non potessero più essere applicati dopo la normativa che aveva eliminato la relativa facoltà e che non fosse provato il mantenimento della delibera del 2008.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le carenze formali denunciate non avessero impedito alla contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi efficacemente. Nel merito ha applicato l'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito e modificato, qualificandolo come norma di interpretazione autentica: gli aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012 conservano efficacia anche per gli anni successivi. Poiché l'aumento applicato derivava dalla delibera comunale del 2008, l'accertamento relativo al 2015 è stato ritenuto legittimo. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012, convertito e modificato
Gli aumenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione hanno efficacia anche per il futuro.
La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e ha chiarito che gli aumenti delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità deliberati prima del 26 giugno 2012 continuano a produrre effetti anche negli anni successivi.
Legge n. 208/2015
È richiamata nel giudizio in relazione alla disciplina degli aumenti tariffari e alla distinzione tra aumenti anteriori e posteriori al 26 giugno 2012.
Delibera comunale n. 1804 del 13 marzo 2008
È stata considerata la fonte dell'aumento tariffario applicato all'imposta dovuta per il 2015; essendo anteriore al 26 giugno 2012, l'aumento è stato ritenuto ancora efficace.
Delibera n. 484 del 22 aprile 2013, art. 18
La contribuente la invocava per sostenere l'applicazione delle tariffe legali e la revoca implicita dell'aumento del 2008, ma tale argomento non è stato accolto.
Massime di principio
- Gli aumenti delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono continuare a essere applicati anche per annualità successive, in virtù dell'interpretazione autentica dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012.
- Per contestare efficacemente un accertamento non è sufficiente evidenziare irregolarità formali: occorre dimostrare che esse abbiano concretamente impedito di comprendere la pretesa o di esercitare il diritto di difesa.
- L'avviso di accertamento può essere ritenuto sufficientemente motivato quando consente al contribuente di individuare il presupposto, l'importo richiesto e i criteri di calcolo, anche se non riproduce integralmente ogni atto amministrativo richiamabile.
- In una controversia analoga è essenziale verificare la data della delibera tariffaria: gli aumenti anteriori al 26 giugno 2012 sono, in linea generale, ultrattivi; quelli successivi possono invece essere soggetti ai limiti introdotti dalla normativa sopravvenuta.
- La disciplina concreta può dipendere anche dagli atti comunali e dall'eventuale abrogazione o sostituzione delle tariffe; tuttavia, la mera adozione di un regolamento successivo non dimostra automaticamente la revoca di un precedente aumento.
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