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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13750/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conformità ai giudizi di merito, lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la recidiva contestata e per avere operato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, neutralizzando la diminuzione di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua su entrambi i profili dedotti: quanto alla non applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, i giudici di merito avevano valorizzato una pluralità di indici sintomatici della non lieve entità del fatto, tra cui modalità di detenzione, circostanze del ritrovamento, presenza di sistemi di sorveglianza, di una camera blindata e di una rete di protezione fornita dai coinquilini; quanto alla recidiva, la Corte territoriale aveva motivato sull'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie base del reato in materia di stupefacenti, per la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile in via conforme nei gradi di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della concreta fattispecie; non è sufficiente il solo dato quantitativo della sostanza.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere riconosciuta ove motivata l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato; la relativa comparazione con le attenuanti generiche attiene al giudizio discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • d.P.R. 309/1990

    Normativa in materia di stupefacenti richiamata quale disciplina di riferimento della contestazione e della richiesta di riqualificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio di lieve entità va compiuto sull'insieme degli indici normativi della condotta concreta.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla norma, tenendo conto della concreta modalità della condotta, del contesto del rinvenimento, della struttura organizzativa e della potenziale diffusività dell'attività illecita.
  • Il solo dato quantitativo della sostanza non è, di per sé, sufficiente a imporre la riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve quando altri elementi fattuali depongano per una professionalità dell'azione e per una capacità di diffusione sul mercato non compatibili con la minima offensività.
  • La motivazione che esclude la lieve entità è adeguata se dimostra di avere esaminato gli aspetti normativamente rilevanti e di averne spiegato la prevalenza di alcuni sugli altri in relazione alla concreta vicenda.
  • Il riconoscimento della recidiva, ove sorretto da motivazione sull'aumentata pericolosità sociale, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se non illogico o arbitrario.
  • Il giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se la scelta è motivata in modo sufficiente e coerente con l'esigenza di adeguatezza della pena.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

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