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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24846/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute in relazione a rapporti commerciali e documentazione di credito, tra cui fatture e ventiquattro assegni emessi a garanzia. L'opponente ha sostenuto di non aver sottoscritto alcune scritture transattive o ricognitive e di non aver mai riconosciuto il debito; ha inoltre dedotto che il rapporto obbligatorio sarebbe stato estinto per novazione, poiché un terzo avrebbe assunto come unico debitore il debito originario. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità; violazione degli artt. 633 e 653 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per erronea valutazione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; violazione degli artt. 1230, 1300 e 1411 c.c. per aver ritenuto che la deduzione di novazione equivalga a riconoscimento implicito del debito e per aver valorizzato le scritture sottoscritte dal terzo; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato la decisione del giudice del rinvio. Ha osservato che il Tribunale di Milano aveva considerato i principi di diritto già fissati in cassazione e aveva motivato in modo autonomo e congruo sulla prova del credito, valorizzando le fatture e i ventiquattro assegni emessi a garanzia, circostanza non contestata dall'opponente. Ha inoltre ritenuto che la precedente deduzione di novazione da parte dell'opponente, pur non implicando di per sé la prova del debito, consentisse al giudice di merito di apprezzare l'esistenza dell'obbligazione in combinazione con gli altri elementi probatori. Le scritture sottoscritte dal terzo non sono state considerate novative, ma come idonee a rafforzare la conclusione che si fosse aggiunto un obbligato in solido, senza liberazione del debitore originario. La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dall'accoglimento delle precedenti doglianze. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    principio di diritto posto dalla Suprema Corte

    il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato in cassazione, ma conserva il potere di apprezzare i fatti e gli elementi istruttori non incompatibili con tale principio

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato in relazione ai presupposti del decreto ingiuntivo e alla prova del credito azionato in via monitoria

  • art. 653 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'opposizione a decreto ingiuntivo e alla verifica del credito nel giudizio di merito

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il credito gravava sul creditore opposto, ma la prova poteva essere desunta da fatture, assegni e altri elementi documentali non contestati

  • art. 1230 c.c.

    la novazione richiede una volontà inequivoca di estinguere l'obbligazione precedente e sostituirla con una nuova

  • art. 1300 c.c.

    la scrittura del terzo non vale come novazione dell'obbligazione originaria in assenza di chiara volontà estintiva del debito preesistente

  • art. 1411 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella decisione

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito proveniente da un terzo può valere per il dichiarante, ma non come ricognizione di debito altrui nei confronti del debitore originario

  • art. 1309 c.c.

    la ricognizione resa da uno dei debitori solidali non produce effetti verso gli altri

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese era però subordinata all'accoglimento delle altre doglianze

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve provare il fondamento del proprio credito, ma la prova può essere desunta anche da documenti contrattuali e da titoli emessi dal debitore a garanzia, se la loro esistenza non è contestata.
  • La deduzione di novazione richiede una volontà inequivoca di estinguere il rapporto originario; in mancanza di tale chiara volontà, la scrittura del terzo non libera il debitore originario e può al più integrare l'assunzione di un'obbligazione aggiuntiva.
  • La ricognizione di debito proveniente da un soggetto diverso dal debitore originario non equivale, di regola, a ricognizione del debito altrui e non vincola automaticamente il debitore che non vi abbia partecipato.
  • Nel giudizio di rinvio, la censura per violazione dell'art. 384 c.p.c. è infondata quando il giudice si sia effettivamente conformato al principio di diritto enunciato dalla cassazione e abbia deciso sulla base di una diversa e autonoma valutazione degli elementi di prova.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure che non si confrontano con la motivazione autonoma della decisione sono inammissibili o comunque prive di decisività.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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