Cassazione Civile, Ordinanza n. 10063/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza, l'Ufficio aveva notificato a una società alberghiera un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando IVA, IRES e IRAP e sanzioni. La contestazione riguardava, da un lato, l'indebita detrazione IVA relativa a fatture emesse da una società ritenuta mera cartiera per la realizzazione di un piano interrato ad uso termale e opere connesse; dall'altro, l'irregolare contabilizzazione delle stesse fatture, registrate nel libro dei beni ammortizzabili pur essendo fatture di acconto per lavori ancora in corso. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo provata l'effettiva esecuzione dei lavori e la buona fede della società, valorizzando la documentazione prodotta e la tempistica degli accertamenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse trascurato le risultanze del PVC e avesse indebitamente esteso il giudizio all'intera vicenda anziché all'annualità 2005; 2) violazione degli artt. 102 e 109 TUIR, sostenendo che le fatture di acconto non potevano essere imputate a conto economico come costi ammortizzabili e che, quindi, la contabilizzazione era illegittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato il primo motivo, osservando che esso difettava di autosufficienza, mirava a una rivalutazione del merito e non scalfiva la motivazione della CTR, la quale aveva correttamente collocato le condotte fraudolente della società fatturante solo dal 2006 e aveva quindi escluso che il PVC supportasse le contestazioni per il 2005. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le fatture si riferivano ad acconti per lavori ancora in corso e che, perciò, non potevano essere contabilizzate come costi d'esercizio mediante quote di ammortamento di opere non ancora definitivamente realizzate; inoltre, i contributi collegati al finanziamento pubblico presupponevano l'ammortizzabilità dei beni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pretesa erariale e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma in relazione alla detrazione IVA, ma ritiene infondata la censura dell'Ufficio sulla parte relativa all'inesistenza delle operazioni per l'anno 2005.
Richiamato come base della ripresa IVA; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata quanto alla ricostruzione del fatto.
Le fatture di acconto per lavori ancora in corso non possono essere imputate tra i costi d'esercizio come quote di ammortamento di opere non ancora realizzate definitivamente.
L'ammortamento è possibile solo per beni/opere effettivamente ammortizzabili; se i lavori non sono ultimati, non può esservi deduzione in ammortamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per entrambi i motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato solo per affermare che i contributi pubblici collegati presuppongono l'ammortizzabilità dei beni.
La Corte osserva che il finanziamento pubblico richiamato in fattura non poteva essere imputato come fattore di decremento dei costi se i beni non erano ancora ammortizzabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto forma di censura di violazione di legge, quando la doglianza mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli elementi documentali effettivamente valorizzati dal giudice di merito; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e specificità.
- Ai fini della deducibilità e della corretta contabilizzazione, fatture emesse a titolo di acconto per lavori ancora in corso non possono essere trattate come costi di esercizio tramite quote di ammortamento di opere non ancora definitivamente realizzate.
- I contributi o finanziamenti pubblici collegati a beni ammortizzabili concorrono alla formazione del reddito e alla riduzione dei costi solo in quanto i beni cui si riferiscono siano effettivamente ammortizzabili.
- In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del cessionario/committente può essere esclusa o affermata in base a elementi oggettivi di contesto e alla collocazione temporale delle condotte fraudolente della società fatturante.
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