Cassazione Civile, Ordinanza n. 40188/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato tra una società e un ente locale per l'esecuzione di opere pubbliche. La società appaltatrice agiva per ottenere la risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazione appaltante, la restituzione della cauzione versata e il risarcimento dei danni; l'ente locale resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e il diritto di trattenere la cauzione. Il Tribunale rigettava la domanda dell'appaltatrice ritenendo che il mancato ottenimento dell'autorizzazione del Genio Civile non impedisse l'avvio dei lavori, anche alla luce della normativa regionale siciliana. In appello la società contestava la corretta interpretazione degli artt. 18 L.R. Sicilia n. 64/1974 e 32 L.R. Sicilia n. 7/2003, sostenendo che l'avvio dei lavori prima dell'autorizzazione fosse solo una facoltà e non un obbligo, e che essa avesse legittimamente scelto di non iniziare le opere. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 205/2010, lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato la questione dell'omessa indicazione, da parte della stazione appaltante, dei siti di conferimento dei rifiuti di demolizione ('sfabbricidi').
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che, dopo il verbale di consegna parziale del 2 marzo 2006 e la formazione del silenzio-assenso sul progetto, l'appaltatore non aveva più alcuna giustificazione per non dare avvio ai lavori; ha valorizzato inoltre l'accordo delle parti sulla rimodulazione dei termini contrattuali e la successiva approvazione definitiva del progetto da parte del Genio Civile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva specificato se e dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito, aveva formulato una censura generica riferita a un intero atto normativo e, comunque, la doglianza era resa irrilevante dal rigetto del primo motivo, essendo inconferente la mancata indicazione dei siti di scarico di rifiuti in relazione a lavori mai iniziati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 L.R. Sicilia n. 64/1974
La disposizione, letta in combinato con l'art. 32 L.R. Sicilia n. 7/2003, non impedisce l'avvio dei lavori in assenza dell'autorizzazione del Genio Civile quando sia attestata la presentazione del progetto; la possibilità di iniziare i lavori è però una facoltà dell'appaltatore, non un obbligo assoluto.
art. 32 L.R. Sicilia n. 7/2003
Consente l'inizio dei lavori anche senza autorizzazione del Genio Civile, purché risulti la presentazione del progetto; nel caso concreto tale disciplina è stata utilizzata per escludere la giustificazione del rifiuto dell'appaltatore di eseguire l'appalto dopo la consegna parziale e il sopravvenuto silenzio-assenso.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione non risultava specificamente dedotta e, comunque, era divenuta irrilevante per effetto del rigetto della principale doglianza sull'an debeatur dell'inadempimento.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati richiamati come parametri del sindacato di legittimità per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto la prima doglianza infondata e la seconda inammissibile.
È stato evocato in modo generico dalla ricorrente per sostenere che la stazione appaltante dovesse indicare i siti di smaltimento dei rifiuti di risulta, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e irrilevanza rispetto all'accertato mancato avvio dei lavori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la facoltà dell'appaltatore di iniziare i lavori in assenza di una specifica autorizzazione amministrativa non si traduce automaticamente in un potere di sospendere indefinitamente l'esecuzione: occorre verificare l'intero assetto dei rapporti tra le parti, gli atti di consegna, le eventuali rimodulazioni dei termini e l'evoluzione del procedimento amministrativo.
- La deduzione di un omesso esame o di un'omessa pronuncia deve essere specifica: il ricorrente deve indicare con precisione se la questione è stata proposta nei gradi di merito e quale capo della decisione sarebbe stato omesso; una censura generica o riferita a un intero testo normativo è inammissibile.
- Quando una doglianza dipende logicamente dall'accoglimento di una censura principale, il rigetto di quest'ultima può rendere irrilevante l'esame della censura derivata o subordinata, specie se il fatto dedotto sarebbe comunque inconferente rispetto all'inadempimento già accertato.
- In sede di legittimità, la contestazione dell'accertamento di merito è inammissibile se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, senza colpire in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40069/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40070/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40071/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40072/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40073/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40074/2021 del 15/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →