L.R. Sicilia 7/2003
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE ED IN MATERIA URBANISTICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana interviene in modo esteso sulla disciplina degli appalti e su varie materie urbanistiche e ambientali, modificando la L.R. 7/2002. Introduce regole su procedure, qualificazione, collaudi, garanzie, transitori e abrogazioni; contiene inoltre norme su acque sotterranee, rischio sismico e alcune disposizioni urbanistiche con effetti in parte limitati a termini o fattispecie specifiche.
Modifiche alla disciplina regionale siciliana su appalti pubblici, urbanistica, acque sotterranee e prevenzione sismica
Modifiche alla disciplina regionale siciliana su appalti, urbanistica e acque sotterranee
La legge regionale della Sicilia n. 7 del 19 maggio 2003 integra e modifica in più punti la disciplina già contenuta nella L.R. 2 agosto 2002, n. 7, con effetti sul sistema dei lavori pubblici regionali, su alcune procedure urbanistiche e su profili ambientali e tecnici. Il testo interviene sia su regole operative permanenti sia su disposizioni transitorie e temporanee, alcune delle quali legate a scadenze del 2003.
Ambito soggettivo e soggetti ammessi alle procedure
Si amplia l’ambito soggettivo della normativa regionale sui lavori pubblici, includendo anche enti di culto, enti di formazione religiosa e altri enti privati, ma solo per le opere inserite in una programmazione regionale di finanziamento. Per tali soggetti, e per gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, le fasi di istruttoria, aggiudicazione e successive sono svolte avvalendosi degli enti locali territorialmente competenti. Nei loro confronti si applicano, per le opere finanziate dalla programmazione regionale, le regole previste per i soggetti pubblici indicati come riferimento, salvo le norme escluse espressamente.
Autorità di vigilanza e Osservatorio regionale dei lavori pubblici
La disciplina dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici viene aggiornata anche sul piano terminologico e organizzativo. Il riferimento alle soglie economiche per alcuni adempimenti viene ridotto e ridefinito, e l’Osservatorio viene espressamente qualificato come “regionale”. È inoltre precisato che l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera come ufficio speciale alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, con un dirigente preposto.
Responsabile unico del procedimento e struttura tecnica
Per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale, le amministrazioni devono nominare un responsabile unico del procedimento. La previsione rafforza la tracciabilità e la gestione tecnico-amministrativa anche per interventi non inseriti nel programma triennale.
Commissione regionale dei lavori pubblici e qualificazione
La disciplina della Commissione regionale dei lavori pubblici viene puntualizzata quanto alla composizione e alla formulazione degli elaborati esaminati, con correzioni lessicali e organizzative. In materia di qualificazione si richiama l’applicazione della disciplina statale, come modificata dalla legge n. 166/2002, mantenendo il raccordo con la normativa regionale sugli appalti.
Consorzi stabili e riunione di concorrenti
La normativa regionale recepisce gli sviluppi della disciplina statale sui consorzi stabili e sui raggruppamenti o riunioni di concorrenti, richiamando gli adeguamenti introdotti dalla legge n. 166/2002. È inoltre abrogato l’articolo 27 della L.R. 7/2002.
Programmazione dei lavori pubblici e fondo per la progettazione
Viene aggiornata la disciplina della programmazione triennale dei lavori pubblici, recependo la struttura dei commi della legge n. 109/1994 come modificata. È eliminata la riserva che attribuiva esclusivamente all’Amministrazione regionale la formulazione dei programmi di opere riguardanti enti di culto e formazione religiosa. Sul fondo di rotazione per la progettazione definitiva si prevede una ripartizione con priorità per enti locali o consorzi con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per interventi di completamento, messa in sicurezza o valorizzazione del patrimonio urbanistico e ambientale.
Incentivi alla progettazione e criteri di riparto
La disciplina degli incentivi per attività di progettazione e delle relative spese viene adeguata: ciascun ente fissa i criteri di ripartizione in un regolamento; per uffici centrali e periferici della Regione i criteri e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell’Assessore competente. Vengono inoltre soppressi richiami regolamentari non più coerenti.
Affidamento di funzioni di stazione appaltante e procedure di scelta del contraente
La legge estende l’ambito applicativo di alcune norme sugli affidamenti e precisa che il richiamo alle deroghe non esclude le ulteriori previsioni relative al comma 3 ter dell’articolo 2. Nelle procedure di scelta del contraente, si include espressamente il cottimo-appalto tra le ipotesi richiamate e si precisa che alcune disposizioni sulle gare non si applicano alle procedure di cottimo-appalto.
Criteri di aggiudicazione, forniture e servizi, cottimo-appalto
Viene aggiornato il richiamo ai criteri di aggiudicazione della legge n. 109/1994. Le disposizioni sull’aggiudicazione ed esecuzione degli appalti si estendono anche alle forniture di beni e servizi. Per il cottimo-appalto sono previste correzioni terminologiche e il rinvio temporale al 31 dicembre 2003 per alcune disposizioni transitorie; è inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 24 ter.
Varianti, collaudi e garanzie
Sono semplificate alcune regole sulle varianti in corso d’opera, eliminando il riferimento alla “voce imprevisti”. Per i collaudi si riduce la soglia per l’affidamento diretto e si consente, in determinati casi, l’affidamento del collaudo tecnico-amministrativo anche a tecnici pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità e idonea professionalità. La legge ricalibra anche le garanzie fideiussorie: introduce un’eccezione per gare di importo inferiore a 750.000 euro con tre fideiussioni bancarie provvisorie valide e modifica il meccanismo di incremento della garanzia in caso di ribassi elevati.
Finanza di progetto e aree cimiteriali
Si attribuisce all’organo esecutivo della stazione appaltante la competenza a ricorrere alla finanza di progetto per ampliamenti di aree cimiteriali e relativi interventi, con possibilità di deliberare in deroga ai termini ordinari della procedura.
Trattativa privata, pubblicità, espropriazioni e occupazioni
Nelle more dell’approvazione dei regolamenti applicativi, è consentito il ricorso alla trattativa privata, senza previa autorizzazione, per appalti di importo non superiore a 25.000 euro, anche in deroga a una precedente norma regionale. La pubblicità delle gare viene estesa anche agli appalti di cui all’articolo 33. Per espropriazioni e occupazioni, fino all’entrata in vigore del decreto attuativo continuano ad applicarsi le leggi regionali vigenti, anche se formalmente abrogate.
Forniture, servizi e noli a freddo soggetti a controlli
Le norme di autorizzazione alla stipula di contratti di fornitura di beni e servizi e di noli a freddo si estendono anche a tali fattispecie, ma solo nei settori che l’Assessore regionale per i lavori pubblici rende noti annualmente per ciascuna provincia, sentite le prefetture e il Presidente della Regione.
Interpretazione autentica e regime transitorio sugli appalti
La legge chiarisce che i “bandi di gara già approvati” devono riferirsi a opere già finanziate o comunque con copertura finanziaria; la tutela si estende anche ai procedimenti e ai contratti, pure in corso, derivanti da tali bandi, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Disposizioni transitorie su impianti, programmi e incarichi
Per gli impianti di dissalazione resta applicabile la disciplina sulle spese di gestione anche dopo l’attivazione del servizio idrico integrato. Fino al 31 dicembre 2003 possono essere inserite negli elenchi annuali e nei programmi di spesa opere già dotate di progetti di massima, autorizzazioni e pareri acquisiti prima dell’entrata in vigore della legge. Per gli interventi POR 2000-2006, in presenza di incarichi di progettazione già espletati, la direzione lavori può essere affidata allo stesso progettista, entro determinati limiti e anche in deroga ad alcune soglie; analogamente, in certi casi la direzione lavori si affida agli stessi professionisti anche oltre i limiti ordinari.
Norme transitorie sulla finanza di progetto
Per le offerte di finanza di progetto già presentate alla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti devono essere conclusi secondo la disciplina previgente. I promotori devono confermare la validità della proposta entro 30 giorni, pena la decadenza. Le amministrazioni valutano la fattibilità entro 120 giorni e devono comunicare l’esito entro i 30 giorni successivi; in mancanza di comunicazione la proposta si considera assentita.
Interventi urgenti per il Castello Ursino
Per garantire i campionati militari del settembre 2003 a Catania, gli interventi di restauro e conservazione del Castello Ursino sono dichiarati indifferibili e urgenti. Per tali lavori il limite economico per il ricorso alla relativa procedura viene elevato a 600.000 euro. Si tratta quindi di una previsione ormai temporalmente esaurita.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Viene sostituita la disciplina delle abrogazioni già contenuta nella L.R. 7/2002, con un ampio elenco di leggi e disposizioni regionali esplicitamente abrogate, oltre alle norme incompatibili. Restano salve alcune specifiche disposizioni regionali richiamate espressamente. È inoltre previsto che il testo coordinato della legge n. 109/1994, con le modifiche regionali, sia pubblicato contestualmente.
Prevenzione del rischio sismico
Per accelerare le procedure in materia sismica, non è più necessaria l’autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori: i lavori possono iniziare dopo l’attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dal Genio civile. L’ufficio deve concludere l’istruttoria entro 60 giorni e, se chiede integrazioni, lo fa in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla ricezione degli atti. In mancanza di diniego motivato, l’autorizzazione si intende resa. Anche le varianti seguono la stessa procedura; la certificazione finale deve essere rilasciata entro 45 giorni, decorso il quale si intende comunque resa.
Acque sotterranee
Nel territorio siciliano l’articolo 93 del testo unico sulle acque trova applicazione con un obbligo di comunicazione preventiva al competente Ufficio del Genio civile per le ricerche idriche. La mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa prevista dal testo unico, come integrato dalla normativa regionale richiamata.
Controlli su enti acquedottistici
Nelle more della definizione delle nuove procedure di controllo, il sistema di controllo previsto dalla normativa regionale del 1979 cessa di applicarsi all’Ente acquedotti siciliani.
Valutazione dei progetti di investimenti produttivi
Il Nucleo di valutazione per i progetti ammessi ai benefici della legge regionale n. 37/1978 viene integrato con tre tecnici laureati in ingegneria e/o architettura, con almeno dieci anni di iscrizione all’albo. Quando l’esame riguarda solo verifiche in corso d’opera o finali degli atti tecnico-contabili e delle procedure, il Nucleo è validamente riunito con la sola presenza dei componenti tecnici, ai quali spetta il medesimo trattamento economico.
Norme urbanistiche ed edilizie
In zona A e B le concessioni edilizie non possono superare i limiti di densità fondiaria del D.M. 1444/1968, salvo le concessioni già rilasciate in conformità. I comuni possono cedere in uso esclusivo ai frontisti stradelle a fondo cieco di limitata larghezza e lunghezza, con oneri di manutenzione a carico dei privati. Per gli insediamenti produttivi in verde agricolo viene sostituito il riferimento finanziario, richiedendo fondi propri. Nelle zone B delle riserve naturali, nelle more dei piani di utilizzazione, è consentito il recupero e l’ampliamento di immobili esistenti per servizi igienico-sanitari e pertinenze entro i limiti di cubatura previsti. Nella riserva del lago di Pergusa è consentita l’attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre e la realizzazione di strutture turistico-ricettive.
Edilizia residenziale pubblica e boschi/fasce forestali
I programmi costruttivi di edilizia economica e popolare devono rispettare i limiti di fabbisogno indicati dagli strumenti urbanistici. Per l’attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali, gli strumenti urbanistici possono prevedere nuove costruzioni entro limiti di densità edilizia fissati dalla legge; per le opere pubbliche è ammessa una densità fondiaria massima in deroga fino a 1,5 mc/mq. Sono inoltre previsti esoneri da alcuni pareri per opere già previste da piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Numerose disposizioni transitorie del testo sono tuttavia circoscritte a scadenze specifiche del 2003, il che limita oggi la loro concreta utilità applicativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 apr 2003L.R. Sicilia 6/2003
- Legge · 16 apr 2003L.R. Sicilia 4/2003
- Legge · 16 apr 2003L.R. Sicilia 5/2003
- Legge · 24 lug 2003L.R. Sicilia 9/2003
- Legge · 31 lug 2003L.R. Sicilia 10/2003
- Legge · 6 mar 2003L.R. Sicilia 2/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →