Cassazione Civile, Ordinanza n. 02354/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia nasce da un immobile in Roma, del quale il proprietario-comodante aveva concesso nel 2008, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di rinvio, una porzione in comodato precario alla figlia e alla sua famiglia, riservando per sé il piano superiore. Il comodante aveva poi intimato nel 2011 la cessazione del comodato e chiesto la restituzione del bene, lamentando l’impedimento al proprio utilizzo e il cambio della serratura. Dopo un primo contenzioso sulla validità e sugli effetti della registrazione del comodato, definito con sentenza di Cassazione del 2021, la Corte d’appello di rinvio ha ritenuto provata l’esistenza del comodato verbale e ne ha confermato la risoluzione, ordinando il rilascio. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione delle regole di valutazione della prova per avere la Corte fondato la decisione anche sulle deposizioni rese da soggetti che sarebbero divenuti poi parti del giudizio, oltre che su una ricostruzione illogica delle prove documentali; 2) violazione delle norme sul mandato e sulla rappresentanza, sostenendo la nullità dell’atto di acquisto del bene per estinzione della procura con la morte del mandante; 3) violazione dell’art. 1350 c.c. e delle norme sulla prova del comodato, affermando l’inesistenza o nullità del comodato orale e l’inefficacia della registrazione tardiva; 4) violazione delle norme successorie e sull’obbligazione, sostenendo di essere coerede del de cuius e che si sarebbe prodotta confusione tra creditore e debitore, con estinzione del rapporto e cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata e perché volto a un riesame del merito; ha osservato che la decisione non si fondava solo sulle testimonianze ma anche su elementi logici e documentali, e che la questione della tardiva registrazione del comodato era già coperta da giudicato interno/esterno in forza della precedente sentenza di Cassazione del 2021. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la precedente pronuncia di legittimità aveva già affermato che l’azione del comodante contro il comodatario è personale di restituzione e non richiede la prova del diritto dominicale, sicché non era consentito riproporre la doglianza sulla validità dell’acquisto. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile in quanto mirava a una rivalutazione del materiale probatorio sull’esistenza del comodato e riproponeva una questione già definita dalla precedente cassazione quanto all’effetto sanante della registrazione tardiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché deduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova, oltre a essere incompatibile con l’accertamento di merito secondo cui il comodato era cessato nel 2011, prima del decesso del comodante. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, al pagamento di Euro 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria/abuso del processo, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
È indicato come rito utilizzato nel giudizio di merito introdotto per la domanda di risoluzione del comodato e rilascio dell’immobile.
È la norma processuale invocata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, poi ritenuti inammissibili.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di testimonianza di soggetti poi divenuti parti; la Corte respinge la censura rilevando che al momento dell’audizione i soggetti non erano ancora parti del giudizio.
Invocato per sostenere l’estinzione del mandato con la morte del mandante, ma la questione è dichiarata inammissibile.
Richiamato con riferimento alla sopravvivenza o meno della procura/mandato; doglianza inammissibile.
Richiamato per sostenere la nullità del comodato orale e la necessità della forma scritta; la Corte non rivede il merito e richiama il precedente giudicato sulla registrazione tardiva.
Invocato nel quarto motivo in relazione alla qualità di figlia e ai diritti successori, senza ingresso nel merito per novità della questione.
Invocato nel quarto motivo in tema di successione e subentro come coerede; censura dichiarata inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la piena disponibilità del bene quale coerede; la questione è ritenuta nuova e inammissibile.
Invocato con riguardo all’accettazione dell’eredità e al subentro nei rapporti; censura inammissibile.
Richiamato per sostenere l’estinzione dell’obbligazione per confusione; la Corte rileva che il comodato risultava cessato prima del decesso del comodante.
Applicato per sanzionare la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e abusivo, con condanna al pagamento di una somma equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la memoria dei controricorrenti e per la riserva del deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio.
art. 6 CEDU
Citato nel ragionamento sull’abuso del processo e sulla necessità di bilanciare accesso alla giustizia e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che, pur formalmente rubricati come violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non aggredisce la specifica statuizione decisiva posta a fondamento della decisione.
- Le questioni già definite con precedente sentenza di legittimità nel medesimo processo non possono essere riproposte, essendo coperte dal vincolo derivante dalla decisione definitiva intervenuta sul punto.
- L’azione proposta dal comodante nei confronti del comodatario ha natura personale di restituzione e non richiede, di per sé, la prova del diritto di proprietà come nella rivendicazione.
- La doglianza fondata su una questione mai dedotta nei gradi di merito e introdotta per la prima volta in cassazione è inammissibile per novità.
- La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente incoerente con la sentenza impugnata o volto esclusivamente a una dilatoria rivalutazione del merito può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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