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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36848/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, con sentenza del 12 marzo 2025 resa all’esito del giudizio abbreviato, per plurime cessioni di eroina commesse a Bologna dal 2014 al 23 gennaio 2016; le condotte erano state riqualificate ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La pena era stata fissata in due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.333 di multa, considerando una pena base di due anni di reclusione ed euro 2.300 di multa per la cessione più grave, l’aumento di due terzi per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e l’ulteriore aumento per la continuazione. La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna e la pena. Con un unico motivo, il difensore ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 132 c.p. e la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta superiore sia al minimo sia alla media edittale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità, rilevando che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello; lo ha inoltre ritenuto manifestamente infondato. Ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, di regola, è sufficiente una motivazione sintetica basata sui criteri dell’art. 133 c.p.; una spiegazione analitica è necessaria quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva giustificato la pena facendo riferimento ai precedenti dell’imputato, alle trentotto iscrizioni nel casellario e alla continuità e specificità delle condotte, elementi ritenuti idonei a motivare lo scostamento dal minimo. La condanna è rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La Corte di appello, con motivazione congrua e non illogica, ha confermato la determinazione della pena operata dal giudice di primo grado, in considerazione dei precedenti penali dell’imputato, rilevando, ai sensi dell’art. 132 e 133 cod. pen., che il ricorrente ha riportato ben trentotto iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale, «succedutesi, senza soluzione di continuità dal 2010 ad oggi, concernenti reati di diverso tipo e molti specifici».

    La determinazione della pena è legittimamente confermata quando il giudice di merito motiva la scelta sanzionatoria sulla base di elementi individualizzanti e pertinenti, tra cui i precedenti penali.

  • art. 133 c.p.

    Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

    La motivazione sulla pena può essere sintetica se rende riconoscibile l’uso dei criteri legali; deve essere specifica e dettagliata soltanto quando la pena superi di gran lunga la misura media edittale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nella sentenza di primo grado, ha determinato la pena base per la cessione di eroina ritenuta più grave, qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in due anni di reclusione ed euro 2.300,00 di multa;

    La norma è richiamata quale qualificazione giuridica delle cessioni di eroina e riferimento per la determinazione della pena base; la sentenza non formula un’ulteriore interpretazione dei presupposti della fattispecie.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    Il Giudice ha, inoltre, aumentato la pena così determinata di due terzi per effetto della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ritenuta sussistente, in conformità al disposto dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La Corte dà atto dell’applicazione dell’aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ritenuta sussistente dal giudice di merito.

  • art. 81, quarto comma, c.p.

    e, da ultimo, ha aumentato di un ulteriore terzo la pena, determinata prima dell’applicazione della recidiva, per la continuazione, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.

    La disposizione è applicata per l’aumento della pena in ragione della continuazione tra le condotte.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

    In presenza di una causa d’inammissibilità imputabile al ricorrente, la Corte dispone il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. Per motivare la quantificazione è normalmente sufficiente rendere conto, anche sinteticamente, dell’uso dei criteri dell’art. 133 c.p., mediante richiami alla congruità della pena, alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione è necessaria quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; la sola circostanza che superi il minimo o la media non impone, di per sé, una motivazione analitica.
  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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