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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6047/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta sulle successioni e donazioni e per imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale relativo all atto istitutivo e alla dotazione del trust Ertis Trust, per il quale erano state versate solo le imposte in misura fissa. La questione centrale era se l atto istitutivo/dotazione del trust costituisca un trasferimento di ricchezza imponibile in misura proporzionale ovvero sia fiscalmente neutro e soggetto alla sola imposta fissa, riservando la tassazione proporzionale al trasferimento finale ai beneficiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e, decidendo nel merito, ha ritenuto che l atto istitutivo e l atto di dotazione del trust non costituiscano un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza imponibile; tali atti sono fiscalmente neutrali e assoggettati alla sola imposta fissa (registro, ipotecaria e catastale), mentre l imposta proporzionale sulle successioni e donazioni e le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono dovute solo al momento dell attribuzione finale dei beni al beneficiario. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 262 del 2006 conv. dalla l. n. 286 del 2006

    La norma ha ampliato la base imponibile includendo trasferimenti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione; la Corte interpreta pero che, nel caso del trust, l applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni richiede un effettivo trasferimento di ricchezza stabile, che si realizza solo con lattribuzione finale al beneficiario, non con latto istitutivo o di dotazione

  • d.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico imposte sulle successioni e donazioni) e tariffa allegata

    Le disposizioni e la tariffa vanno interpretate prevedendo l imposta proporzionale solo quando vi sia un incremento patrimoniale effettivo e stabile; pertanto atti preparatori o di dotazione del trust sono soggetti alla sola imposta fissa

  • D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parti rilevanti (art. 9 e art. 11)

    La Corte distingue tra prestazioni a contenuto patrimoniale imponibili in misura proporzionale e atti di mera dotazione/istituzione del trust imponibili in misura fissa secondo l art. 11, escludendo l applicazione immediata della misura proporzionale

  • art. 53 Cost.

    Principio secondo cui limposizione deve essere connessa a un effettivo indice di ricchezza; la Corte lo utilizza per escludere imposizioni proporzionali non giustificate da un trasferimento effettivo e stabile

  • art. 2645 ter c.c.

    Norma richiamata nella censura ma la Corte evidenzia le differenze tra costituzione di vincoli di destinazione e istituto del trust, confermando l autonomia interpretativa del trust rispetto ad altre figure

  • art. 360 cod. proc. civ. e art. 384 cod. proc. civ.

    Rilevati in relazione ai motivi di cassazione e alla decisione della Corte di decidere nel merito senza rinvio, atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati con riferimento a questioni processuali e alla dedotta omissione di pronunce su imposte ipotecaria e catastale; comunque assorbite dalla decisione favorevole al ricorrente

Massime di principio

  • L atto istitutivo e latto di dotazione del trust sono fiscalmente neutri: non determinano di per se un incremento patrimoniale stabile e quindi non soggiacciono all imposta proporzionale sulle successioni e donazioni né alle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale
  • Limposta proporzionale sulle successioni e donazioni e le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale si applicano solo quando si realizza un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza, tipicamente con lattribuzione finale dei beni al beneficiario
  • Per la costituzione e la dotazione del trust si applicano le imposte in misura fissa previste dalla tariffa, salvo che si verifichi l attribuzione definitiva ai beneficiari
  • La titolarita formale dei beni in capo al trustee e la segregazione patrimoniale non producono aumento della capacita contributiva del trustee o del disponente e non giustificano una tassazione proporzionale immediata
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole alla neutralita fiscale degli atti di trust e in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la decisione puo essere adottata nel merito e puo essere disposta la compensazione delle spese di lite

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