Cassazione Civile, Sentenza n. 5998/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2011-2012 per fatture riguardanti cessioni ritenute soggettivamente inesistenti: la Fin House aveva detratto un credito IVA e creato un plafond di esportazione a seguito di operazioni di acquisto e successiva esportazione di capi di abbigliamento riferite a società riconducibili al "gruppo Diddi". La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto valida l'esportazione finale e legittimi il credito IVA e il plafond; l'Agenzia contesta che le operazioni fossero in realtà soggettivamente inesistenti (interposizione fittizia) e che la CTR non abbia correttamente applicato le regole sull'onere della prova e sulla valutazione degli indizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la CTR abbia erroneamente valutato gli elementi probatori, non avendo considerato complessivamente e in relazione fra loro gli indici di frode prodotti dall'Amministrazione (attività anomala della Fin House, unicità dell'operazione nel suo storico commerciale, rapida rivendita, merci rimaste nei magazzini della Full Cycle, mancanza di pagamenti, fallimenti delle società intermediarie, collegamento al "gruppo Diddi"). La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione. Il ricorso incidentale proposto da Fin House è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Norma fiscale relativa all'IVA richiamata nel contesto della distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; la Corte segnala la necessità di corretta applicazione delle regole sull'indetraibilità in presenza di fatture soggettivamente inesistenti.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato nell'ambito della disciplina IVA connessa all'esportazione e al credito/plafond; la Corte verifica l'effettiva sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del credito.
cod. civ. art. 2697
Principio sull'onere della prova: la Corte richiama che spetta all'Amministrazione fornire la prova (anche per presunzioni) dell'inesistenza soggettiva e della consapevolezza del cessionario, salvo poi l'onere ricadere sul contribuente di fornire prova contraria.
cod. civ. art. 2729
Richiamato in relazione al modo di valutare le presunzioni/indizi: il giudice deve valutare gli elementi probatori nel loro insieme e alla luce l'uno dell'altro; la CTR è stata censurata per averli esaminati isolatamente.
cod. proc. civ. art. 360, comma 1, n. 3
Ground di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme: invocato dall'Agenzia per censurare la valutazione errata delle regole probatorie e fiscali da parte della CTR.
cod. proc. civ. art. 360, comma 1, n. 5
Ground di cassazione per omessa valutazione di fatto decisivo (es. esistenza del "gruppo Diddi"); la Corte ha ritenuto fondato il rilievo che i fatti indicati fossero rilevanti e non adeguatamente considerati dalla CTR.
cod. proc. civ. art. 112
Richiamato nel ricorso incidentale della Fin House circa l'esigenza di motivazione e valutazione delle memorie; la Corte ha però dichiarato il ricorso incidentale inammissibile per carenza di interesse.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai vizi di motivazione sull'accertamento basato sul PVC; la Corte non è però entrata nel merito per inammissibilità incidentale.
l. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1
Richiamato nel contesto della contestazione sulla motivazione degli atti impositivi e dell'osservanza delle garanzie procedurali; oggetto di censura incidentale non esaminata per inammissibilità.
l. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7
Richiamato analogamente come parametro procedurale per la motivazione degli atti; citato nel controricorso/ricorso incidentale.
Giurisprudenza UE (Corte di Giustizia): sentenze Tóth (C-324/11), Ppuh (C-277/14), SC Paper Consult (C-101/16)
Usata per consolidare il principio che l'Amministrazione deve provare, anche per mezzo di presunzioni, che l'operazione è frutto di una frode e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; orientamento che la Corte di cassazione ritiene vincolante per ripartire l'onere probatorio.
Massime di principio
- In caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere primario di provare, anche mediante indizi e presunzioni, che il fornitore non era il reale cedente e che il cessionario era o doveva essere a conoscenza dell'operazione fraudolenta.
- Una volta fornita dall'Amministrazione tale prova indiziaria, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e di aver effettuato le verifiche dovute, dimostrando la diligenza massima esigibile nelle circostanze.
- Gli indici anomali (attività atipica del soggetto, unicità dell'operazione rispetto al core-business, rapida rivendita, merci rimaste nei magazzini del presunto cedente, assenza di pagamenti, fallimento delle società intermediarie, legami societari tra le parti) devono essere valutati complessivamente e non isolatamente: la valutazione collegata è decisiva per fondare il sospetto di inesistenza soggettiva.
- La regolarità della contabilità e dei pagamenti non esclude automaticamente la responsabilità del cessionario; ciò che conta è la verifica operata dal cessionario in presenza di indici anomali, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- In sede di impugnazione, chi ha ottenuto piena vittoria in appello non ha interesse a proporre ricorso incidentale in Cassazione (inammissibile se la parte è risultata vittoriosa nel grado precedente), mentre il successivo esito del ricorso principale può far riesaminare le questioni non accolte al giudice di appello.
- Per il contribuente, è strategico documentare le diligence svolte (corrispondenza, verifiche sui fornitori, richieste di documentazione, pagamenti tracciati) per contrastare efficacemente le presunzioni dell'Amministrazione.
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