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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30254/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta in primo grado da un soggetto che assumeva di avere posseduto per lungo tempo un immobile sito in Roma, volta a ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione del bene, intestato a una società poi fallita. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo decisiva la sottoscrizione, da parte dell’originario attore, di un contratto di locazione, considerata indice della consapevolezza dell’altruità del bene e incompatibile con il possesso "animo domini", nonché rilevando l’assenza di prova di una successiva interversione del possesso. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la firma del contratto di locazione come riconoscimento dell’altruità del bene; con il secondo deduceva violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme processuali, lamentando che il giudice di merito avesse fondato la decisione su tale circostanza senza ammettere le prove testimoniali richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva svolto un apprezzamento plausibile e logico delle risultanze istruttorie, valorizzando la sottoscrizione del contratto di locazione da parte del medesimo soggetto che invocava l’usucapione e la mancata prova dell’interversione del possesso. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il giudizio di superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, salvo errori di diritto o incongruenze logiche non ravvisate nel caso concreto; inoltre, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio rileva solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione l’inosservanza dell’onere probatorio pur a fronte di una prova offerta, circostanza esclusa nel caso di specie. La parte ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sostanziale sull'usucapione, in relazione ai requisiti del possesso utile all'acquisto a titolo originario

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisi una sua effettiva violazione

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e delle presunzioni è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti di specifici errori di diritto

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte esclude la violazione lamentata

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte esclude la violazione lamentata

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di prove, senza accoglimento

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di istruzione probatoria

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di istruzione probatoria

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di istruzione probatoria

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di prova per testimoni

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    in sede di legittimità è inammissibile quando la censura, pur prospettata come violazione di legge, tende a rivalutare i fatti

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    la doglianza è inammissibile se mira a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la mancata ammissione di un mezzo istruttorio rileva come vizio solo se il giudice ha deciso sull'erroneo presupposto dell'inadempimento dell'onere probatorio pur a fronte della prova offerta

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base della proposta di definizione accelerata e della decisione conforme

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio

  • art. 96 c.p.c.

    applicati in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna alle somme in favore delle controparti e della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di usucapione, chi agisce deve provare il possesso utile ad usucapire, cioè un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, nonché la sua continuità e non equivoca manifestazione; la consapevolezza dell'altruità del bene e gli atti incompatibili con l'animus domini possono escludere il perfezionamento dell'acquisto a titolo originario.
  • La valutazione della prova documentale e testimoniale, incluse le presunzioni, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e non affetta da errori di diritto specifici.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non è invece configurabile quando si contesti soltanto il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non integra di per sé vizio di legittimità: occorre dimostrare che la prova fosse decisiva e che il giudice abbia erroneamente ritenuto insoddisfatto l'onere probatorio nonostante l'offerta di prova.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, persegua in realtà una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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