Cassazione Penale, Sentenza n. 48555/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del GIP che, richiamando l'art.168-bis d.P.R. 30/05/2002 n.115, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulle richieste di liquidazione di prestazioni richieste dalla SIO S.p.A. per fornitura di apparati a supporto di intercettazioni effettuate in fase di indagini preliminari. Il Procuratore ha dedotto che si trattava di fatture emesse nel 2013 quando gli atti erano nella disponibilità dell'Ufficio GIP/GUP e ha invocato anche orientamenti ministeriali sulla necessità di decreti di pagamento rapidi per i servizi di intercettazione regolati dall'art.96 d.lgs. 1/08/2003 n.259, chiedendo altresì chiarimenti sulla retroattività dell'art.168-bis e la declaratoria di incompetenza del decreto che aveva restituito gli atti alla Procura
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che il conflitto di competenza sussiste solo tra organi giurisdizionali e non tra pubblico ministero e giudice; che l'ordinanza del giudice che, in corso di indagini preliminari, riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti è inoppugnabile salvo che sia abnorme; e che il Procuratore, avendo impugnato tardivamente e senza allegare le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto dimostrare l'abnormità del provvedimento (requisito previsto a pena di inammissibilità dagli artt.581 e 591 c.p.p.), non ha soddisfatto i presupposti di ammissibilità del ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
art.168-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Richiamato come norma rilevante in tema di competenza per la liquidazione delle prestazioni connesse ad attività tecniche in fase di indagine; la Corte non ha pronunciato sulla sua retroattività perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni formali
art.96 d.lgs. 1 agosto 2003, n.259
Norma che disciplina i servizi di telecomunicazione e che il Procuratore ha richiamato per sostenere la necessità di decreti di pagamento tempestivi alle società telefoniche
art.22, comma primo, cod. proc. pen.
Consente al giudice, nel corso delle indagini preliminari, di riconoscere la propria incompetenza e disporre la restituzione degli atti; la giurisprudenza ne ha affermato l'inoppugnabilità salvo che l'ordinanza sia abnorme
Richiama l'obbligo, a pena di inammissibilità, di allegare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la censura (in questo caso l'allegazione dell'abnormità del provvedimento impugnato)
Indica i limiti di impugnabilità dei provvedimenti durante le indagini preliminari; qui applicato per dichiarare il provvedimento non impugnabile salvo dimostrazione di abnormità
Giurisprudenza: Sez. U., n. 9605 del 28/11/2013 (Seghaier) e Sez. U., n. 42030 del 17/07/2014 (Giuliano)
Principi consolidati richiamati: il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali (Seghaier) e l'ordinanza del giudice che si dichiara incompetente e restituisce gli atti è inoppugnabile salvo abnormità (Giuliano)
Massime di principio
- Il conflitto di competenza è tra organi giurisdizionali; un contrasto fra pubblico ministero e giudice non equivale a conflitto di competenza giurisdizionale e non può essere trattato come tale
- In corso di indagini preliminari l'ordinanza del giudice che dichiara la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti è generalmente inoppugnabile, eccetto quando sia espressamente dimostrabile che il provvedimento è abnorme
- Per rendere ammissibile un ricorso avverso un'ordinanza di restituzione per incompetenza è necessario allegare nel ricorso, con modalità e termini previsti, le ragioni di fatto e di diritto che dimostrino l'abnormità del provvedimento; l'omissione comporta inammissibilità
- Questioni di retroattività di nuove disposizioni o di attribuzione di competenza devono essere dedotte e motivate specificamente nel ricorso; il richiamo a circolari ministeriali o a esigenze di tempestività amministrativa non sostituisce l'argomentazione giuridica richiesta
- Quando si contestano liquidazioni per servizi tecnici (es. intercettazioni), è utile documentare la titolarità degli atti e il momento in cui questi erano nella disponibilità dell'Ufficio GIP/GUP, nonché utilizzare gli strumenti processuali appropriati (es. impugnazioni, rimedi specifici) rispettando i termini
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