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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22489 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa al 2002, ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva disconosciuto la deduzione relativa all'assegno di mantenimento divorzile versato in un'unica soluzione all'ex coniuge e aveva riconosciuto soltanto nella misura del 50% le detrazioni per il figlio fiscalmente a carico. L'Agenzia sosteneva che la comunicazione preventiva dell'esito del controllo, unitamente alla cartella, fosse sufficientemente motivata e che tali rettifiche rientrassero nel controllo formale. Il contribuente contestava invece la carenza di motivazione della cartella e l'uso del procedimento di controllo formale per un'attività interpretativa non riconducibile a meri errori materiali o di calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché l'Agenzia non aveva trascritto il contenuto della cartella, impedendo di verificare se essa rinviasse validamente alla comunicazione preventiva e consentisse di comprendere l'iter logico-giuridico della pretesa tributaria. È rimasta quindi ferma la statuizione della Commissione Tributaria Regionale sulla nullità della cartella per carenza di motivazione. Il terzo motivo, relativo ai limiti del controllo formale ex art. 36-ter, è stato ritenuto superfluo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4

    L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte e delle ritenute alla fonte.

    La comunicazione dell'esito del controllo formale ha funzione di garanzia e deve permettere al contribuente di conoscere le ragioni della rettifica e di segnalare, entro il termine previsto, dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. La sua omissione può determinare la nullità della successiva cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 2, lettere b) e c)

    La disposizione consente il controllo formale delle dichiarazioni sulla base dei dati dichiarati e della documentazione acquisita o richiesta, compresa la verifica di detrazioni e deduzioni. Tuttavia, nel caso concreto la Corte non ha deciso in modo definitivo l'ampiezza di tale potere, poiché la cartella era comunque autonomamente viziata per carenza di motivazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    È richiamato per distinguere il controllo automatizzato, fondato sul mero contenuto della dichiarazione e su errori materiali o di calcolo, dal controllo formale ex art. 36-ter, che può comportare verifiche su dati e documenti esterni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3

    È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla motivazione della cartella, ma la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2

    Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.

    Quando l'Agenzia delle Entrate è rappresentata in cassazione dall'Avvocatura dello Stato, non è necessaria una procura alle liti specifica.

  • Codice di procedura civile, artt. 83 e 365

    Le norme disciplinano la procura alle liti e la sottoscrizione del ricorso per cassazione; la relativa eccezione del contribuente è stata respinta perché l'Avvocatura dello Stato opera senza necessità di mandato specifico.

Massime di principio

  • Una cartella emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter deve essere preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo, contenente motivi sufficientemente specifici e idonei a consentire al contribuente un effettivo contraddittorio.
  • La cartella deve comunque permettere di ricostruire la ragione della pretesa tributaria. Un rinvio alla comunicazione preventiva può essere sufficiente solo se il collegamento è chiaro e la comunicazione è completa; in caso contrario, la cartella può essere nulla per difetto di motivazione.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o riprodurre le parti degli atti necessarie a verificare la censura, soprattutto il contenuto della cartella impugnata. La mancata trascrizione può comportare l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
  • Il controllo formale ex art. 36-ter non coincide con il semplice controllo automatizzato ex art. 36-bis: può riguardare documenti e dati esterni alla dichiarazione, ma l'Amministrazione deve rispettare i limiti del procedimento e motivare adeguatamente le rettifiche.
  • Quando una decisione contiene una motivazione autonoma sufficiente a sorreggere il risultato, la mancata impugnazione efficace di tale motivazione rende superflue o inammissibili le altre censure.
  • In presenza di una cartella motivata in modo generico, il contribuente può contestare sia l'omessa o insufficiente motivazione sia, ove pertinente, l'utilizzo di un procedimento non adeguato rispetto alla natura sostanziale della rettifica.

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