Cassazione Civile, Ordinanza n. 17353/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava l'inquadramento professionale di alcuni dipendenti addetti alla nuova organizzazione dei posti di telecomando trazione elettrica (TE), introdotta nell'ambito della fornitura di energia elettrica ai treni in forza di un accordo sindacale e formalizzata nel 2007. I lavoratori sostenevano di avere svolto, già dal 1 giugno 2006, mansioni corrispondenti alla figura di responsabile di esercizio DOTE, con diritto all'inquadramento nel livello D2 e alle conseguenti differenze retributive rispetto al precedente livello E. La società, ricorrente in cassazione, ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 2103 c.c., deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato le declaratorie del CCNL e dell'accordo del 14 febbraio 2006, trascurando requisiti che a suo dire erano necessari per il livello D, quali il coordinamento di personale di livello pari o inferiore, il possesso di prescritte abilitazioni e il coordinamento e controllo di processi e attività di personale. Ha inoltre invocato l'art. 2697 c.c., sostenendo che i lavoratori non avessero assolto l'onere di provare il possesso di tali requisiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai rapporti tra la società e due lavoratori che avevano conciliato la controversia in corso di giudizio, con rinuncia al ricorso accettata e compensazione delle spese tra tali parti. Per il resto, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della società non denunciassero una falsa applicazione di norme di diritto, ma mirassero in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito nell'ambito del procedimento di individuazione della qualifica corrispondente alle mansioni svolte. Ha precisato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia stato erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio. Ha quindi confermato, nel residuo, la condanna della società alle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
utilizzato per dare atto della cessazione della materia del contendere senza provvedere sulle spese tra le parti che hanno conciliato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, ritenuto dovuto nei presupposti processuali indicati.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
invocati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione delle declaratorie del CCNL e dell'accordo sindacale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea attribuzione della superiore qualifica ai lavoratori.
la Corte ribadisce che la violazione è censurabile solo se l'onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
limite della denunciabilità della violazione di legge, non idoneo a censurare la ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato come ulteriore limite alla censura sulla motivazione, non ricorrente nel caso concreto.
art. 15 luglio 2003 CCNL settore ferroviario
CCNL del settore del 16 luglio 2003
usato come parametro per il confronto tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile come violazione di legge una censura che, pur formalmente prospettata come tale, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e una nuova valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non lo è quando la parte contesti soltanto il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Nell'individuazione della qualifica professionale spettante in base alle mansioni concretamente svolte occorre confrontare in modo trifasico le attività effettive, le declaratorie contrattuali e la loro riconducibilità, restando riservato al giudice di merito l'accertamento in fatto.
- La mancanza di abilitazioni non esclude automaticamente l'attribuzione della qualifica quando tali titoli non risultino espressamente prescritti dalla legge quale condizione necessaria per l'esercizio delle mansioni.
- La cessazione della materia del contendere determina la definizione del rapporto processuale tra le parti che hanno conciliato, senza statuizioni sulle spese tra esse se la volontà comune è chiaramente manifestata.
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