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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01434/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione proposta davanti al Tribunale da un soggetto che si dichiarava proprietario di un terreno sito in Mugnano del Cardinale, chiedendo di accertare la detenzione sine titulo del bene da parte del convenuto e di ottenerne il rilascio. Il convenuto si costituiva deducendo, in via riconvenzionale, l'usucapione del fondo. Il Tribunale accoglieva la domanda di rilascio; la Corte d'appello confermava il rigetto dell'appello, valorizzando le ammissioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale circa l'origine della detenzione e il riconoscimento del diritto dominicale altrui, e ritenendo non opponibile al proprietario attore una precedente sentenza di usucapione pronunciata nei confronti di un terzo, per difetto di identità soggettiva del giudizio. Gli eredi del convenuto proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. Sostenevano che la sentenza passata in giudicato che aveva accertato l'usucapione in favore del loro dante causa dovesse travolgere la successiva donazione del fondo compiuta dal precedente intestatario in favore del resistente, poiché l'usucapione, quale acquisto a titolo originario, retroagirebbe al momento dell'inizio del possesso, rendendo il donante già privo della proprietà al momento della donazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile sia perché la sentenza richiamata non era opponibile al resistente, che non aveva partecipato a quel giudizio, sia perché il ricorso non indicava in modo specifico da quando fosse iniziato il possesso e quando fosse maturata l'usucapione, introducendo inoltre una questione nuova non affrontata nella sentenza impugnata e non dimostrata come dedotta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il giudicato formatosi in altro giudizio di usucapione non è opponibile al soggetto rimasto estraneo a quel processo, mancando l'identità soggettiva necessaria per estenderne gli effetti. Ha inoltre rilevato il difetto di specificità del motivo, poiché i ricorrenti non avevano precisato gli elementi temporali del possesso utile ad usucapionem, e la novità della questione prospettata in cassazione, non risultante trattata nella sentenza impugnata né indicata come tempestivamente dedotta nei gradi di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l'intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Norma invocata dai ricorrenti come base dell'azione di rivendica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, poiché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Norma invocata in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non sviluppa una diversa regola di merito, ma dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità e novità della questione.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Richiamato quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto la censura non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale formatosi in un diverso giudizio può spiegare effetti soltanto tra le stesse parti, o comunque in presenza di identità di soggetti, petitum e causa petendi; esso non è opponibile a chi sia rimasto estraneo al processo in cui si è formato.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle trattate nella sentenza impugnata, salvo i casi rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo difetti di specificità, in particolare se non contiene gli elementi fattuali necessari a sorreggere la censura, come le date e la durata del possesso rilevanti ai fini dell'usucapione.
  • L'acquisto per usucapione, in quanto a titolo originario, è principio che può incidere sulla titolarità del bene, ma la relativa deduzione deve essere supportata da allegazioni puntuali e deve risultare processualmente proponibile nei termini e nei modi corretti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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