Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1666/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno del 24/03/2021 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare percheè la pena residua risultava superiore a due anni e che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertaà. In Cassazione la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per presunta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27 Cost. e 47 e 50 O.P., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la restrizione carceraria è extrema ratio e rilevando la "buona condotta processuale" della Siciliano (ammissione degli addebiti, atti di liberalità verso un'associazione, cura della figlia, disponibilità di un impiego come segretaria presso un'associazione di volontariato) e la condotta regolare durante gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. I giudici hanno ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva dato prevalente rilievo alla particolare gravitaà dei fatti (tentativo di introdurre in istituto penitenziario un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e un telefono cellulare), nonché alla presenza di procedimenti pendenti e di precedenti condanne o denunce (condanna in primo grado e denuncia per violazione della normativa sulle armi). Il Tribunale aveva ritenuto necessario sottoporre la condannata a un congruo periodo di osservazione intramuraria per verificarne la maturazione; la Cassazione ha considerato tale valutazione discrezionale adeguatamente motivata e quindi non viziata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    La ricorrente invoca i motivi di cassazione indicati; la Corte ritiene che non sussistano vizi di diritto o di motivazione tali da integrare le ipotesi di cui all'art. 606, lett. b) ed e), e che il controllo in Cassazione non possa sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice del merito quando questa sia congruamente motivata.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al principio che la restrizione della libertà deve essere extrema ratio; la Corte riconosce il principio ma ritiene che, alla luce della gravitaà dei fatti, il Tribunale abbia legittimamente ritenuto prevalente l'esigenza di osservazione intramuraria.

  • artt. 47 e 50 O.P. (Ordinamento Penitenziario)

    Richiamati dalla difesa come norme rilevanti per le misure alternative e il trattamento rieducativo; la Corte evidenzia che tali principi non sono stati ignorati, ma che il giudice di merito li ha bilanciati con la gravitaà dei reati e le esigenze di osservazione.

  • artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990

    artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che configurano i reati per i quali la ricorrente è stata condannata; la Corte valorizza la natura e la gravitaà della condotta (tentativo di introdurre ingenti quantitativi di stupefacenti in istituto penitenziario) come motivo determinante per il diniego delle misure alternative.

Massime di principio

  • La gravitaà del reato (soprattutto reati connessi a traffico di stupefacenti e condotte pericolose in ambito penitenziario) può prevalere sugli elementi favorevoli quali buona condotta successiva e dichiarazioni di ravvedimento, giustificando il rigetto delle misure alternative.
  • La presenza di procedimenti penali pendenti, precedenti condanne o denunce per fatti correlati aumenta la probabilità che il giudice richieda un periodo di osservazione intramuraria prima di concedere misure alternative.
  • Il giudizio del Tribunale di sorveglianza è discrezionale: la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per rivedere valutazioni di merito adeguatamente motivate.
  • Le istanze in Cassazione devono documentare specifici errori di diritto o gravi vizi motivazionali; la mera prospettazione di una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • Per ottenere misure alternative occorre dimostrare in modo concreto e convincente la rieducazione e la ridotta pericolosità sociale; atti di liberalità o proposte di lavoro possono essere elementi utili ma non determinanti se contrastano con la gravitaà dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.