Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato in concorso (asportazione di 10 kg di materiale ferroso e 25 kg di rame da cantiere recintato di proprietà demaniale). Il motivo principale dedotto era violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti (artt. 625, comma 1, n. 2 e 7 c.p.), sostenendo che: a) non vi erano elementi estrinseci che rendessero evidente la natura pubblicistica del cantiere e dei materiali (contestando la consapevolezza dell'agente della pubblica proprietà); b) non era stato specificato quale profilo dell'"esposizione alla pubblica fede" fosse stato riconosciuto, considerato lo stato di abbandono dei luoghi e l'inutilità dei reperti (il che, secondo il ricorrente, escluderebbe l'aggravante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche: sul primo punto, ha ricordato che l'art. 59, comma secondo c.p. (come modificato dalla legge 7/2/1990 n.19) impone che le aggravanti siano imputate in relazione alla conoscenza o all'ignoranza colposa dell'agente, e che la contestazione del ricorrente non aveva efficacemente contestato la motivazione di merito che aveva valutato gli elementi di fatto (incluso un video ritenuto parzialmente rappresentativo). Sul secondo punto, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la ricorrenza dell'esposizione alla pubblica fede, rilevando che i materiali erano parte integrante dell'impianto elettrico del cantiere, separati con violenza e quindi immovibili e necessari all'impianto, e ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'aggravante anche per aree recintate prive di vigilanza continua. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferita come aggravante del reato di furto per i beni "esposti alla pubblica fede"; la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza in presenza di beni integranti la dotazione di servizio del cantiere e quindi esposti alla pubblica fede, anche se l'area è recintata ma priva di vigilanza continua.
Citato insieme all'art. 625 come riferimento alle aggravanti applicate; dalla sentenza emerge che le aggravanti sono valutate alla luce della conoscenza o dell'ignoranza colposa dell'agente.
La Corte richiama il criterio soggettivo imposto dall'art. 59, comma secondo: le circostanze aggravanti richiedono che siano conosciute dall'agente, o che la loro ignoranza sia imputabile almeno a colpa. Tale criterio si applica anche alle circostanze apparentemente oggettive come la pubblica proprietà o la destinazione del bene.
legge 7 febbraio 1990, n. 19
Richiamata come la norma che ha modificato l'art. 59 c.p. sostituendo il criterio oggettivo con quello fondato sulla conoscenza effettiva o sull'inescusabile ignoranza dell'agente in relazione alle aggravanti.
Richiamato per l'effetto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Menziionato come limite formale entro cui il motivo di ricorso doveva essere enunciato; la Corte segnala che il ricorso è stato prospettato solo genericamente nei limiti di questa disposizione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, "Scaturro", Rv.271602)
Richiamata per il principio secondo cui l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può sussistere anche per aree recintate quando l'accesso avviene con modalità che escludono vigilanza continua; conferma la possibilità di riconoscere l'aggravante in tali ipotesi.
Massime di principio
- Per le aggravanti legate alla pubblica proprietà o all'esposizione alla pubblica fede è decisivo l'elemento soggettivo: la circostanza deve essere conosciuta dall'agente o la sua ignoranza deve essere imputabile almeno a colpa (art. 59 c.p.).
- Contestazioni generiche sulla mancanza di segnalazioni o sullo stato di abbandono del luogo, se non concretamente argomentate e documentate, sono difficilmente idonee a rimuovere l'applicazione dell'aggravante: il giudice di merito valuta nel complesso gli elementi di fatto (es. destinazione dei materiali al servizio del cantiere, loro integrazione nell'impianto).
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere riconosciuta anche se i beni sono in un'area recintata, quando la recinzione non garantisce vigilanza continua e i beni sono funzionalmente destinati al servizio del sito (giurisprudenza consolidata).
- Per opporre con successo l'assenza di conoscenza della pubblica natura del bene è necessario dimostrare in modo specifico e probatorio che l'agente non poteva ragionevolmente prevedere la pubblica titolarità o la destinazione d'uso (circostanze concrete che escludano la colpa).
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure di fatto non adeguatamente precisate e documentate possono essere dichiarate aspecifiche e portare all'inammissibilità del ricorso; è importante collegare la critica di diritto a profili di fatto verificabili e motivati.
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