Cassazione Civile, Ordinanza n. 22771/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Una società cooperativa aveva proposto innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, opposizione contro un'intimazione di pagamento consequenziale a cartelle recanti crediti tributari e contro un avviso di addebito relativo a crediti previdenziali. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per la parte tributaria e aveva rigettato la sospensione dell'efficacia esecutiva; il reclamo era stato respinto. La società ha quindi chiesto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che l'impugnazione fosse inscindibile e che, per effetto della connessione tra i crediti dedotti, dovesse operare la vis attractiva del giudice del lavoro, con giurisdizione del giudice ordinario sull'intera controversia. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del regolamento, assumendo che il giudice di primo grado avesse già reso una decisione sulla giurisdizione, e in subordine ne ha chiesto il rigetto, richiamando il principio dell'inderogabilità della giurisdizione per connessione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che l'ordinanza resa nella fase cautelare non abbia carattere decisorio né idoneità al giudicato sulla giurisdizione. Nel merito, ha distinto i due profili: ha affermato la giurisdizione tributaria per l'opposizione relativa alle cartelle di pagamento contenenti crediti tributari e la giurisdizione ordinaria per l'opposizione relativa all'avviso di addebito contenente crediti previdenziali. Ha quindi precisato che il contenzioso tributario non può essere attratto alla giurisdizione ordinaria per effetto della connessione con pretese previdenziali, perché nell'ordinamento processuale vale il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione. Le spese sono state rimesse.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione sulla base delle conclusioni scritte del P.M.
art. 30 d.l. 78/2010 conv. con modif. in L. 122/2010
dal 1° gennaio 2011 ha sostituito... la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale
l'avviso di addebito INPS ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali
a norma dell'art. 24 d.lgs. 46/1999
le opposizioni relative alla richiesta di contributi iscritti a ruolo vanno proposte davanti al giudice del lavoro
richiamato solo in via generale nella tassonomia degli istituti, non dal testo della decisione; non ricavabile dal contenuto della sentenza
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche se nel corso della fase cautelare il giudice di primo grado abbia già espresso una valutazione sulla giurisdizione, quando tale decisione sia provvisoria e priva di attitudine al giudicato.
- Le ordinanze cautelari non hanno natura decisoria e non precludono la successiva regolazione della giurisdizione, perché sono destinate a perdere efficacia con la sentenza di merito e non incidono stabilmente sulle posizioni soggettive.
- Le controversie aventi ad oggetto crediti tributari appartengono alla giurisdizione tributaria, mentre le controversie aventi ad oggetto crediti previdenziali appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Non opera una vis attractiva del giudice ordinario sui crediti tributari solo perché essi siano dedotti insieme a crediti previdenziali o comunque connessi: la connessione non deroga il principio di inderogabilità della giurisdizione.
- Quando un unico atto di riscossione cumuli pretese di natura diversa, occorre ripartire la cognizione tra le rispettive giurisdizioni secondo la natura del credito, senza attrarre l'intera controversia davanti a un solo giudice per ragioni di coordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22702/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22710/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →