Cassazione Civile, Ordinanza n. 15265/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato il prelievo erariale unico relativo ad apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della contribuente; in appello, la CTR Sicilia aveva dichiarato inammissibile il gravame per asserita mancanza di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo generico il richiamo alle doglianze già svolte contro l’atto impositivo. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e 101 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse rilevato d’ufficio l’inammissibilità senza instaurare il contraddittorio sulla questione; (2) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 14 disp. prel. c.c., deducendo che l’atto di appello conteneva in realtà censure sufficientemente specifiche, poiché riproponeva le contestazioni sull’illegittimità dell’accertamento forfettario, sull’assenza di adeguata descrizione degli apparecchi sequestrati e dei dati letti, sulla mancata giustificazione della quantificazione, sulla necessità dei presupposti normativi per il metodo forfettario e sulla compromissione del diritto di difesa per la distruzione delle apparecchiature; (3) omessa o apparente motivazione della sentenza di appello, per avere la CTR affermato l’inammissibilità del gravame senza una motivazione effettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il rilievo d’ufficio di una questione attinente all’ammissibilità dell’impugnazione non richiede necessariamente un previo contraddittorio quando si tratta di un requisito processuale che la parte diligente deve prefigurarsi. Ha ritenuto invece fondato il secondo motivo, rilevando che l’appello della contribuente, letto nel suo complesso, riproponeva in modo sufficiente e inequivoco le doglianze già formulate contro l’avviso di accertamento e consentiva di individuare l’oggetto delle censure; la CTR, pertanto, ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché i vizi in procedendo non possono essere dedotti come semplice omessa motivazione, dovendo la Corte verificare direttamente l’eventuale vizio di attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
specificità dei motivi di appello nel processo tributario
L’onere di specificità è soddisfatto quando dall’atto di gravame, considerato nel suo complesso, risultino in modo chiaro e univoco le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado; è sufficiente anche la riproposizione delle ragioni originarie in contrapposizione alla sentenza appellata, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le censure sono comunque intelligibili.
Il divieto di decisione su questioni non sottoposte al contraddittorio non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità rilevabili d’ufficio, quando la parte diligente poteva prefigurarle come possibile sviluppo del processo.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata però dichiarata inammissibile per il modo in cui è stata formulata in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita motivazione omessa o apparente; la Corte non esamina il vizio nei termini prospettati perché la doglianza involge un vizio in procedendo.
Richiamato nel primo motivo insieme all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, senza autonoma statuizione specifica nel merito della decisione.
Richiamato nel secondo motivo, ma non assume autonoma decisività nella motivazione della Corte.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indica i vizi dedotti nei motivi di ricorso: violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
Richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello è ammissibile quando dall’atto, letto nel suo complesso, siano ricavabili con chiarezza le ragioni di censura rispetto alla sentenza di primo grado, anche se le doglianze consistono nella riproposizione delle contestazioni già svolte contro l’atto impositivo.
- Il requisito di specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né una critica analitica parola per parola della sentenza impugnata; è sufficiente una contrapposizione intelligibile tra le ragioni dell’appellante e la motivazione della decisione di primo grado.
- Il rilievo d’ufficio di una questione di ammissibilità fondata su un requisito processuale rilevabile in ogni stato e grado non viola, di regola, il principio del contraddittorio preventivo quando la parte diligente poteva ragionevolmente aspettarselo.
- I vizi in procedendo non vanno censurati in cassazione come mera omessa o insufficiente motivazione, perché la Corte deve verificare direttamente l’eventuale errore processuale attraverso l’esame degli atti.
- Quando l’appellante tributario ripropone le originarie ragioni di impugnazione dell’atto impositivo, specificando i profili fattuali e giuridici contestati, il giudice di appello deve esaminare il merito delle censure e non può dichiarare l’inammissibilità per una lettura eccessivamente formalistica dell’atto.
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