Cassazione Civile, Ordinanza n. 03000/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due atti del 1998 con cui il Comune aveva costituito pegno su azioni di una società partecipata pubblica, a garanzia di un finanziamento concesso dalla banca a una fondazione privata costituita dal Comune per la gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Dopo la revoca del fido e l’intimazione di pagamento al debitore principale e al terzo datore di pegno, la banca aveva avviato la procedura di vendita ex art. 2797 c.c. senza che il Comune fosse soddisfatto. Il Comune aveva allora promosso più giudizi, chiedendo sia l’opposizione alla vendita sia la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dei contratti di pegno per violazione di norme imperative, difetto di potere rappresentativo, difformità rispetto alla delibera autorizzativa, violazione della forma pubblica e carenza di legittimazione/capacità negoziale. La banca ha impugnato le decisioni di merito che avevano respinto le sue difese o accolto le domande del Comune, deducendo in particolare: nullità della sentenza per vizi della motivazione, ultrapetizione, erronea qualificazione dell’opposizione ex art. 2797 c.c. come opposizione all’esecuzione, validità degli atti di pegno e intervenuta ratifica. Il Comune, nel ricorso incidentale e nel ricorso riunito, ha a sua volta contestato le statuizioni che avevano escluso la nullità degli atti, ritenuto sanati eventuali vizi di rappresentanza e dichiarato prescritta l’azione di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ma non ha esaminato nel merito le censure. Ha rilevato d’ufficio un vizio originario del contraddittorio: il debitore principale, cioè la fondazione finanziata e garantita dal pegno, non risultava essere stato ritualmente evocato in giudizio, nonostante la natura dell’opposizione ex art. 2797 c.c. sostanzialmente assimilabile all’opposizione all’esecuzione e la necessità di integrare il contraddittorio nei giudizi che incidono sulla posizione del debitore originario. Per tale ragione ha cassato entrambe le sentenze di merito e ha rimesso la causa al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, per la rinnovazione del giudizio; tutte le questioni di merito sono rimaste assorbite e impregiudicate.
Norme richiamate
L’intimazione di pagamento e l’opposizione alla vendita del pegno seguono una disciplina sostanzialmente assimilabile all’opposizione all’esecuzione; la procedura di vendita del bene dato in pegno è contestabile con le forme e le garanzie processuali proprie dell’opposizione esecutiva.
Richiamato come modello processuale dell’opposizione alla vendita del pegno; la Corte ribadisce che la natura dell’opposizione ex art. 2797 c.c. è sostanzialmente riconducibile all’opposizione all’esecuzione.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando sia rilevata una nullità del giudizio per difetto del contraddittorio non sanato.
primo, secondo e terzo comma
Richiamato nella parte sistematica per descrivere funzione, accessorietà e requisiti del pegno.
Evocato come clausola relativa alla riserva del diritto di voto sulle azioni date in pegno.
Invocato nei motivi sul pegno quale disciplina della ratifica del contratto concluso da rappresentante senza potere.
Richiamato per sostenere la nullità degli atti per violazione di norme imperative.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione della sentenza.
Invocato nel motivo sul giudice onorario e sulla composizione del giudice di primo grado.
art. 16 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Richiamato dal Comune per sostenere la necessità della forma pubblica per gli atti negoziali della pubblica amministrazione.
art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Invocato per sostenere la forma pubblica o autenticata per le costituzioni di pegno da parte di soggetti pubblici.
art. 3 d.lgs. n. 29/1993
Richiamato per affermare la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
art. 51, comma 3, L. n. 142/1990
Richiamato nel medesimo contesto della separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti.
Richiamato in motivazione per sostenere il potere di rappresentanza verso l’esterno dei dirigenti, in concorso con quello del Sindaco.
Richiamato come norma che riconosce la rappresentanza dell’ente al Sindaco.
art. 118 Cost.
Evocato nella motivazione di merito sul principio di sussidiarietà.
Massime di principio
- L’opposizione alla vendita della cosa data in pegno ex art. 2797 c.c. ha natura sostanzialmente assimilabile all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e segue, quanto alle garanzie processuali, il modello dell’opposizione esecutiva.
- Quando il giudizio incide sul diritto di procedere alla vendita del bene dato in pegno e sulla posizione del debitore originario, quest’ultimo è litisconsorte necessario; la sua mancata evocazione comporta nullità insanabile del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in cassazione.
- Se manca l’integrità del contraddittorio in una controversia che deve essere decisa con partecipazione necessaria di tutte le parti interessate, la Corte di cassazione deve cassare le sentenze di merito e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Nella costituzione del pegno su partecipazioni sociali, le questioni di validità degli atti e di efficacia verso il terzo devono essere distinte dalla mera disciplina interna dell’ente, ma nel caso concreto tali questioni sono rimaste assorbite dal rilievo processuale sul difetto di contraddittorio.
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