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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25863/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012 con cui l'Agenzia aveva recuperato maggior reddito ritenendo elusiva un'operazione infragruppo (cessione di diritti di proprietà industriale e concessione di uso contro royalty e maggiori prezzi) finalizzata ad aggirare i limiti temporali di utilizzo di perdite pregresse. Le società deducevano, tra l'altro, il decorso del termine di accertamento, l'esistenza di valide ragioni economiche oggettive per l'operazione e l'assenza di vantaggio fiscale netto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione delle contribuenti sollevando e dichiarando fondata l'eccezione di giudicato esterno relativa a una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, divenuta definitiva e resa sul medesimo rapporto sostanziale per l'anno 2009. La Corte ha ritenuto che quella decisione concernesse elementi aventi carattere di durata e fosse pertanto preclusiva anche per i periodi successivi; in conseguenza di ciò il ricorso originario delle contribuenti è stato accolto e la causa decisa nel merito in loro favore. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in rito per valutare i presupposti di riunione/iscrizione a ruolo autonoma; la Corte ha disposto la riunione dei fascicoli derivante da un errore materiale.

  • art. 84, comma 1, e art. 118, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamati dall'Ufficio nella contestazione per sostenere che l'operazione avrebbe consentito l'utilizzo indiretto di perdite pregresse oltre i limiti temporali; la Corte non ha invece riesaminato il merito dell'operazione in presenza del giudicato esterno.

  • art. 37-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600

    censurato dalle ricorrenti in relazione al termine di accertamento; la questione del termine è stata affrontata nell'ambito più ampio dell'eccezione di giudicato e della natura duratura degli elementi costitutivi della fattispecie.

  • art. 43 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalle ricorrenti sul tema dei termini di accertamento; la Corte ha però ritenuto prevalente l'effetto preclusivo del giudicato esterno.

  • art. 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma procedurale sul momento deliberativo e sul deposito della sentenza; la Corte ha interpretato che, nel processo tributario, il confine per rilevare il giudicato esterno è la data della deliberazione in udienza (discussione), non la pubblicazione.

  • art. 37 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione al deposito della sentenza; usato per argomentare quando la sentenza acquista efficacia esterna e il momento utile per eccepire il giudicato.

  • art. 276 cod. proc. civ.

    richiamato nella discussione sulla formazione esterna della sentenza e il rilievo del deposito ai fini dell'esistenza della pronuncia; la Corte ha comunque distinto rilevanza esterna e momento processuale utile per dedurre il giudicato.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    invocato dalle ricorrenti per contestare l'esistenza di vantaggio fiscale; la Corte non ha svolto un nuovo esame del merito avendo ritenuto il precedente giudicato preclusivo.

  • art. 42 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel terzo motivo dalle ricorrenti in tema di identificazione del vantaggio fiscale; la sentenza di legittimità ha però deciso in base al principio di efficacia del giudicato esterno.

  • artt. 7 e 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norme del processo tributario richiamate dalle parti; la Corte ha considerato le regole processuali nel definire i termini e la possibilità di eccepire il giudicato esterno in cassazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una stessa operazione può essere opponibile anche per periodi d'imposta successivi quando la decisione riguarda elementi qualificanti della fattispecie che hanno carattere di durata o stabilità nel tempo.
  • Nel processo tributario il momento rilevante per valutare se un giudicato esterno poteva essere eccepito nel merito è la data della deliberazione in udienza (discussione), non la data di pubblicazione/deposito della sentenza; se il giudicato si è formato dopo la deliberazione non poteva essere eccepito nel grado di merito e può essere fatto valere in cassazione.
  • Se una questione di giudicato esterno è sorta successivamente alla chiusura della fase difensiva del giudizio di secondo grado, l'eccezione può essere proposta in cassazione quando la sua formazione sia avvenuta dopo il termine ultimo entro il quale le parti potevano introdurla in appello.
  • Quando sussiste un giudicato esterno su elementi essenziali della stessa operazione, il giudice di legittimità può decidere il merito senza nuovi accertamenti e accogliere il ricorso fondato su tale eccezione, con possibile compensazione delle spese.
  • Errori materiali di iscrizione a ruolo (duplicazione di fascicoli) vanno sanati con la riunione dei fascicoli e non incidono sul merito della controversia.

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