Cassazione Civile, Sentenza n. 25866/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano intimazioni di pagamento e relative cartelle di pagamento (per IVA, IRPEF e IRAP anni 1996, 2000, 2001) ritenendo invalida la notifica delle cartelle. In primo grado la CTP di Catania aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica; in appello la CTR ha parzialmente accolto l'appello di Serit/Riscossione, ritenendo valida la notifica di una cartella e non provate le altre. Gli eredi di Sirna hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Prima dell'udienza i ricorrenti hanno depositato (23 giugno 2022) una memoria di rinuncia al ricorso, motivata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016; tale atto di rinuncia non risultava però notificato alla parte costituita. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: ha ritenuto che, sebbene l'atto di rinuncia non avesse i requisiti per estinguere il processo (mancata notifica alle parti costituite), esso è comunque indice del venir meno dell'interesse al gravame e determina l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. Non è stato imposto ai ricorrenti il pagamento del 'doppio contributo', atteso che la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità
La Corte applica il principio secondo cui la rinuncia non formalmente notificata non estingue il processo ma è indice di perdita di interesse, sufficiente a rendere inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
d.l. n. 193/2016 (definizione agevolata)
adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016
L'adesione alla procedura di definizione agevolata può determinare il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio di cassazione, giustificando la rinuncia dei ricorrenti
Cass. civ., 12 novembre 2015, n. 23175 (giurisprudenza citata)
riferimento alla negazione dell'obbligo del c.d. 'doppio contributo' quando la causa di inammissibilità è sopravvenuta
Secondo la giurisprudenza citata, se l'inammissibilità è dovuta a una causa sopravvenuta (es. rinuncia determinata da definizione agevolata), non si impone il pagamento del doppio contributo
Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. civ., 7 giugno 2018, n. 14782 (giurisprudenza citata)
principi relativi all'effetto della rinuncia non notificata e alla perdita di interesse
Le pronunce richiamate consolidano il principio che la rinuncia non notificata non estingue il processo ma può comunque determinare l'inammissibilità per venuto meno dell'interesse
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati per estinguere formalmente il processo; in assenza di tale notifica la causa non si estingue formalmente ma la rinuncia può comunque indicare la sopravvenuta carenza di interesse e rendere il ricorso inammissibile
- L'adesione a strumenti di definizione agevolata (es. d.l. n. 193/2016) può determinare la perdita dell'interesse a proseguire il giudizio e giustificare la rinuncia all'impugnazione
- Quando l'inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta riconducibile alla volontà del ricorrente (es. rinuncia per adesione a definizione), il giudice può compensare le spese di lite e non imporre sanzioni come il 'doppio contributo'
- Per evitare incertezze procedurali è consigliabile che la parte che rinuncia notifichi tempestivamente l'atto di rinuncia a tutte le parti costituite o ne dia formale comunicazione agli avvocati, rispettando i requisiti dell'art. 390 c.p.c.
- Se in grado di parte è stata ottenuta solo una decisione parziale favorevole in precedenti gradi, la valutazione del rapporto costi/benefici (anche alla luce di strumenti deflattivi come la definizione agevolata) può rendere strategica la rinuncia, ma va curata la forma della comunicazione
- In situazioni analoghe il giudice controllerà se la perdita di interesse è effettiva e sopravvenuta: se accertata, il ricorso sarà dichiarato inammissibile e la decisione sulle spese può essere di compensazione
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