Cassazione Civile, Sentenza n. 25865/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto tardiva la pretesa tributaria notificata alla socia in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate alla società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese (cancellazione del 13/07/2001). L'Agenzia delle entrate censura la decisione sostenendo che: a) l'effetto estintivo della cancellazione per le società di persone opera, in base alla riforma (D.Lgs. n.6/2003), solo dal 1° gennaio 2004; b) le cartelle notificate alla società a partire dal 17 luglio 2003 sono dunque valide; c) in ogni caso la notifica alla società estinta può comunque produrre effetti nei confronti dei soci quale successione ex lege o in forza della possibilità di notificare al successore domiciliare (art.65 DPR 600/1973), e la notifica ad uno dei coobbligati solidali è idonea ad impedire la decadenza prevista dall'art.25 DPR 602/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Principali punti della decisione: 1) le cartelle notificate nel 2003 (a partire dal 17 luglio 2003) non possono essere considerate effettuate nei confronti di una società giuridicamente estinta, perché l'effetto estintivo della cancellazione anteriori alla riforma del diritto societario opera, secondo la giurisprudenza richiamata, dal 1° gennaio 2004; pertanto tali notifiche sono idonee a impedire la decadenza anche nei confronti della socia; 2) le cartelle notificate successivamente (es. nel 2006), invece, sono state effettuate quando la società era già estinta e, ove la notifica alla società estinta sia avvenuta dopo il decorso dell'anno previsto dall'art.2495 c.c. (termine di ultrattività della sede), tale notifica non è idonea ad impedire la decadenza nei confronti dei soci; 3) la Corte conferma però il principio secondo cui, ai fini impeditivi della decadenza ex art.25 DPR 602/1973, è sufficiente la notifica effettuata nei confronti di un coobbligato solidale; perciò il giudice di merito ha errato nel ritenere che la notifica alla società, quando questa era ancora esistente in diritto (es. nel 2003), non potesse avere effetto impeditivo della decadenza nei confronti della socia. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale per i conseguenti accertamenti e per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 25, d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella di pagamento ad uno dei destinatari indicati (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) è idonea a impedire la decadenza; è ormai consolidato l'orientamento che la notifica ad un coobbligato solidale è sufficiente ai fini impeditivi della decadenza.
art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973
art. 36-bis, d.P.R. 600/1973
Norma richiamata in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni della società che hanno dato origine alle cartelle impugnate.
art. 65, d.P.R. n. 600/1973
Riferimento alla possibilità di notificare al domicilio o al successore; dedotta dall'Agenzia come fondamento della legittimità delle notifiche dirette al successore/socio.
art. 2495 c.c.
Prevede l'ultrattività della sede legale della società cancellata per un anno ai fini delle notificazioni rivolte ai creditori sociali: la Corte utilizza la norma per stabilire che, trascorso l'anno, la notifica alla società estinta non è più idonea ad impedire la decadenza.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma diritto societario)
D.Lgs. n. 6/2003, entrata in vigore 1/1/2004
La riforma ha rimodulato gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese; per cancellazioni anteriori alla riforma l'effetto estintivo è operante, secondo giurisprudenza, a partire dal 1° gennaio 2004.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
art. 20 co. 2, D.Lgs. 472/1997
Richiamato a supporto dell'interpretazione secondo cui la notificazione ad almeno uno degli obbligati in solido è sufficiente a prorogare il termine: conferma l'interpretazione sistematica dell'art.25 DPR 602/1973.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4
D.Lgs. n. 175/2014, art. 28 co. 4
Richiamato per evidenziare che la disciplina che differisce gli effetti dell'estinzione della società rispetto all'amministrazione finanziaria trova applicazione solo per le richieste di cancellazione presentate dopo l'entrata in vigore della norma; non ha efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Se la cancellazione della società è anteriore alla riforma (D.Lgs. n.6/2003), l'effetto estintivo opera, per la giurisprudenza consolidata, a decorrere dal 1° gennaio 2004; dunque notifiche effettuate prima di tale data non sono da considerarsi dirette a soggetto giuridicamente estinto.
- La notifica di una cartella di pagamento ad uno dei coobbligati solidali è, di per sé, idonea ad impedire la decadenza ai sensi dell'art.25 DPR 602/1973 anche se non tutti i coobbligati sono stati raggiunti dalla notifica.
- La notifica effettuata alla società cancellata ha efficacia impeditiva della decadenza solo se avvenuta entro i termini di ultrattività della sede legale previsti dall'art.2495 c.c. (in genere un anno dalla cancellazione); se la notifica è successiva a tale periodo non è efficace nei confronti dei soci.
- Quando si valuta la tempestività delle pretese fiscali è determinante: a) la data effettiva della cancellazione societaria, b) la data della notifica dell'atto e c) l'applicabilità di norme sopravvenute o non retroattive che differiscono gli effetti della cancellazione.
- Il coobbligato che non ha ricevuto la notifica può comunque esercitare pienamente il diritto di difesa in sede giurisdizionale, eccependo l'inesistenza del titolo, l'illegittimità della pretesa o profili legati al beneficium excussionis; la possibilità di contestare non impedisce però che la notifica effettuata ad un altro coobbligato abbia impedito la decadenza.
- In casi simili verificare sempre: a) se la notifica è stata eseguita quando la società era ancora 'esistente' in diritto; b) se la notifica è stata eseguita entro l'anno di ultrattività previsto dall'art.2495 c.c.; c) se la notifica è stata fatta ad un coobbligato solidale (in tal caso ha efficacia impeditiva della decadenza).
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