Cassazione Civile, Ordinanza n. 35303/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso proposta da un ex dipendente INPS, in pensione dal 1 gennaio 2007, per ottenere la restituzione delle maggiori somme trattenute dall’ente previdenziale sulla pensione integrativa, che il contribuente riteneva dovute in misura pari al 15% ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, a decorrere dal 1 luglio 2009. Il silenzio-diniego dell’amministrazione finanziaria fu impugnato davanti al giudice tributario. In appello la CTR Lazio rigettò il gravame dell’ufficio, affermando che il regime agevolativo di cui all’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 si applicherebbe a tutti i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto, con decorrenza dal 1 gennaio 2007. L’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione depositò rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese; la controparte aveva a sua volta aderito a un assetto conciliativo subordinato alla rinuncia dell’ufficio al ricorso e alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dall’Agenzia delle entrate e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. La rinuncia, qualificata come atto unilaterale, ha prodotto l’effetto estintivo del processo anche senza accettazione della controparte; la sentenza impugnata è così passata in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del contegno conciliativo delle parti. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della disciplina e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
Richiamato come base normativa della pretesa di applicare la ritenuta/aliquota del 15% alla pensione complementare.
art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005
Richiamato dalla CTR per ritenere applicabile il regime agevolativo a tutti gli iscritti alle forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con decorrenza dal 1 gennaio 2007.
Richiamato quale sede di deposito della memoria contenente l’istanza dell’Avvocatura dello Stato.
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata dichiarata ai sensi di questa norma; la Corte ribadisce che si tratta di atto unilaterale idoneo a produrre l’estinzione del processo.
Applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la misura non si estende al caso di rinuncia al ricorso ed è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura di atto unilaterale recettizio e produce l’estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della controparte; l’accettazione rileva solo ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché si tratta di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando le parti manifestano un comportamento conciliativo in prossimità della decisione, è possibile la compensazione integrale delle spese di lite.
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