Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28696/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consulenti tecnici)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla società poi cancellata, in relazione ai danni patrimoniali asseritamente derivati da un sequestro preventivo di serbatoi di stoccaggio disposto nel procedimento penale instaurato dopo l'esplosione e l'incendio verificatisi in uno stabilimento industriale. La società sosteneva che i consulenti tecnici del pubblico ministero avessero depositato una relazione peritale gravemente errata nella ricostruzione delle cause e della dinamica dell'evento, inducendo così il pubblico ministero e il GIP a richiedere e disporre il sequestro, con conseguente paralisi dell'attività e danno economico rilevantissimo. In appello gli originari soci della società cancellata hanno insistito sulla responsabilità dei consulenti. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica o apparente, assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente aderito alla dinamica prospettata dai consulenti del PM nonostante il contrario emergesse dalle videoriprese e dalle consulenze di parte; 2) omesso esame di fatti storici decisivi, con riferimento ai contenuti della richiesta del PM e dell'ordinanza del GIP che avrebbero dimostrato il nesso causale tra relazione peritale e sequestro; 3) violazione dell'art. 41 c.p., sostenendo che la decisione autonoma di PM e GIP non avrebbe potuto interrompere il nesso causale perché le cause idonee a reciderlo devono essere sopravvenute e da sole sufficienti a produrre l'evento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, estranea al vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e non integrativa di una vera anomalia motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., sia perché comunque formulato come richiesta di riesame di documenti già esaminati dal giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata era comunque corretta: i giudici di merito avevano accertato che il sequestro era stato fondato su più elementi autonomi e autosufficienti rispetto alla relazione dei consulenti, sicché mancava il nesso causale tra tale relazione e il danno lamentato; pertanto la censura sull'art. 41 c.p. non coglieva nel segno. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito quando la motivazione sia esistente e comprensibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per carenza di motivazione è configurabile solo nei casi di motivazione assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è consentito censurare la sufficienza della motivazione né sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio interpretativo della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile, salvo l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 41 c.p.

    La Corte ritiene corretta l'applicazione della regola della condicio sine qua non: se l'evento è spiegato da cause autonome e autosufficienti, la condotta contestata non ha rilievo causale; il richiamo al secondo comma non è pertinente quando le cause valorizzate sono preesistenti e comunque non incidono causalmente sulla misura cautelare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

    Richiamato come parte degli elementi su cui si è fondata la richiesta cautelare nel procedimento penale, non come norma decisiva del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura motivazionale è ammissibile solo nei casi di anomalia radicale della motivazione; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta illogica o insufficiente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei documenti o del compendio probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle diverse della decisione d'appello, altrimenti il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • Ai fini del nesso causale nella responsabilità civile, se l'evento dannoso è stato determinato da una pluralità di elementi autonomi e autosufficienti, la condotta contestata non è causalmente rilevante; non opera una causalità interrotta in senso tecnico se la decisione del terzo si fonda già su basi indipendenti dalla condotta.
  • La deduzione di responsabilità del consulente tecnico del pubblico ministero richiede la prova rigorosa del nesso causale tra la relazione e il danno lamentato, nonché dell'elemento soggettivo di dolo o colpa grave, non potendo bastare la mera allegazione di errori peritali.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.