Cassazione Penale, Sentenza n. 31835/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati in primo grado e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello, previa qualificazione del fatto nel delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, in concorso. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, uno degli imputati aveva rivolto pressioni e minacce, anche attraverso contatti telefonici e una visita presso un esercizio commerciale in corso di allestimento, allo scopo di impedire l'apertura di un nuovo punto vendita di bevande, ritenuto potenzialmente pregiudizievole per un'attività commerciale collegata all'imputato. Successivamente era stato fatto esplodere un ordigno presso il punto vendita. Il ricorso comune deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti patrimoniali dell'estorsione, all'utilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria contenenti la sintesi di dichiarazioni orali della persona offesa e alla finalità della condotta. I ricorrenti sostenevano che non fosse stata provata una minaccia idonea, un profitto ingiusto, un danno patrimoniale effettivo o un collegamento con l'esplosione dell'ordigno; contestavano inoltre la valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, delle conversazioni captate, dei tabulati e delle annotazioni di polizia giudiziaria, nonché la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso. Il ricorso individuale deduceva, inoltre, vizio di motivazione e violazione di legge per la riqualificazione del fatto dalla tentata violenza privata all'estorsione, censurando la valutazione della testimonianza difensiva, la ricostruzione del movente economico e l'assenza di una coartazione concretamente riuscita. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere una non consentita rivalutazione del merito e fossero comunque generiche o manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto adeguata, logica e coerente la motivazione della Corte di appello sulla credibilità della persona offesa, sulla non attendibilità del teste a discarico e sulla ricostruzione delle minacce, della successiva esplosione dell'ordigno e del collegamento con l'obiettivo di impedire l'apertura del nuovo punto vendita. Ha confermato che la minaccia estorsiva può essere implicita o larvata e che la sua idoneità deve essere valutata in concreto, considerando anche la personalità degli agenti, il contesto ambientale e le condizioni della vittima, senza necessità che la coartazione determini integralmente il risultato perseguito. In ordine al danno patrimoniale, ha ritenuto applicabile il principio secondo cui nell'estorsione può rientrare la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato economicamente valutabile, purché provata secondo il criterio del nesso causale penale. Ha inoltre ritenuto utilizzabili le annotazioni di polizia giudiziaria, rilevando che la relativa censura non era stata proposta in appello e che la Corte territoriale aveva comunque motivato sul punto. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità è stata affermata in concorso tra gli imputati.
La Corte ha ritenuto configurabile l'estorsione aggravata dal metodo mafioso, valorizzando minacce anche implicite o larvate, finalizzate a impedire l'apertura di un'attività concorrente e produttive di un danno patrimoniale comprendente la perdita di una seria e consistente chance economica.
La Corte ha escluso la qualificazione come violenza privata, ritenendo sussistenti il profitto ingiusto e il danno patrimoniale propri dell'estorsione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge è stata dedotta dai ricorrenti, ma le censure sono state ritenute manifestamente infondate o dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è stato escluso perché la sentenza impugnata è stata ritenuta completa, logica, coerente e non apparente.
I motivi sono stati esaminati nei limiti espositivi richiesti dalla norma.
L'inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione probatoria; il controllo di legittimità resta circoscritto alla completezza, coerenza e logicità della motivazione e alla corretta applicazione delle regole della logica.
- Ai fini dell'estorsione, la minaccia può essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché sia concretamente idonea a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. L'idoneità deve essere valutata in rapporto alle circostanze oggettive del fatto, alla personalità dell'agente, al contesto ambientale, all'ingiustizia della pretesa e alle condizioni della persona offesa.
- La configurabilità dell'estorsione non richiede che la minaccia produca integralmente l'effetto coercitivo perseguito o che la vittima abbandoni definitivamente l'attività o la condotta cui era stata indotta a rinunciare; è sufficiente l'idoneità della minaccia, mentre l'effettiva intimidazione può essere desunta dal comportamento complessivo della vittima.
- Nel danno patrimoniale rilevante ai fini dell'estorsione rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile. Tale perdita di chance deve essere distinta dalla mera speranza o dalla generica aspettativa e deve essere provata, nel processo penale, attraverso la dimostrazione del nesso causale tra la condotta e la possibilità economicamente perduta.
- La presenza di una finalità di profitto e di un danno patrimoniale, anche consistente nella perdita di una seria chance economica, consente di ricondurre la condotta all'estorsione anziché alla violenza privata.
- Le annotazioni di polizia giudiziaria che riportano dichiarazioni orali direttamente percepite possono essere utilizzate quando siano state ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e la relativa acquisizione sia stata consentita dalle parti; la censura sulla loro inutilizzabilità non dedotta tempestivamente in appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31759/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2026 del 24/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →