Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28933/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un geometra per il pagamento di compensi professionali asseritamente ancora dovuti per attività svolte su incarico dei committenti. I committenti hanno proposto opposizione, sostenendo che il professionista avesse commesso errori nell'esecuzione dell'incarico, in particolare con riguardo alla realizzazione e al posizionamento di un impianto di fitodepurazione e, più in generale, alla direzione dei lavori connessi allo smaltimento dei liquami. La corte d'appello ha però ritenuto che l'oggetto dell'incarico fosse limitato alla progettazione di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso del fabbricato, escludendo che le contestazioni sull'impianto di fitodepurazione e sullo smaltimento dei liquami rientrassero nell'oggetto della domanda o del rapporto contrattuale dedotto. I ricorrenti hanno quindi proposto sei motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 163 e 346 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ristretto l'oggetto delle loro domande e trascurato le censure sull'impianto di fitodepurazione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non aver considerato la pretesa assunzione da parte del professionista della funzione di direttore degli scavi e il conseguente errato posizionamento della fossa di fitodepurazione; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando la mancata spiegazione dell'irrilevanza delle prove sull'attività svolta come direttore dei lavori; 4) nullità del procedimento per violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie, per avere la corte ritenuto tardive le istanze istruttorie volte a provare la direzione lavori anche sull'impianto di fitodepurazione; 5) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo un travisamento della prova nell'affermazione che la prestazione fosse limitata al progetto di ristrutturazione e cambio d'uso; 6) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul medesimo tema della direzione lavori per la parte di impianto dedicata alla fitodepurazione. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, volto a far riesaminare le proprie domande e istanze istruttorie solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati tutti i motivi. In particolare, ha escluso che le censure fossero idonee a denunciare un vero error in procedendo o un omesso esame di un fatto storico decisivo, rilevando piuttosto che i ricorrenti chiedevano una nuova valutazione del contenuto degli atti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'estraneità dell'impianto di fitodepurazione e dei lavori sullo smaltimento dei liquami all'oggetto dell'incarico dedotto in giudizio e, comunque, all'oggetto delle contestazioni tempestivamente devolute in appello. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia presuppone che una domanda o eccezione sia stata effettivamente proposta e non esaminata; non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare in violazione di legge una critica diretta alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove, se il giudice di merito ha effettuato una valutazione logicamente coerente delle risultanze istruttorie.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando, letta nel suo complesso, consente di comprendere le ragioni della decisione, anche se il giudice ritiene implicitamente irrilevanti alcune prove perché estranee al thema decidendum.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato solo nel contesto della doglianza sulla supposta omissione di pronuncia e sull'individuazione del contenuto della domanda.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la devoluzione in appello delle contestazioni, ma la Corte ha ritenuto non provato che tali contestazioni fossero state effettivamente e tempestivamente riproposte.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione alle preclusioni e alle istanze istruttorie, ma la Corte ha ritenuto la relativa censura priva di interesse per l'estraneità dei fatti dedotti al thema decidendum.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardività delle istanze istruttorie, ma il punto è stato considerato irrilevante perché riferito a circostanze comunque estranee all'oggetto del giudizio di appello.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per le censure di nullità e omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per la richiesta di una nuova valutazione del merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e allegare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura; la mancata allegazione/produzione comporta inammissibilità.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti necessari a supporto del ricorso; la sua inosservanza impedisce il controllo della censura.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    L'errore derivante da falsa percezione della realtà o da svista immediatamente rilevabile sui fatti/documenti è deducibile solo con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione degli atti processuali quando la censura riguarda l'interpretazione della domanda.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per la lettura complessiva dell'atto processuale e delle difese, al fine di ricostruire la volontà effettiva della parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'error in procedendo, si contesti in realtà l'interpretazione della domanda o la ricostruzione del thema decidendum compiuta dal giudice di merito.
  • L'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio o per criticare la mancata considerazione di singoli elementi di prova.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste quando la censura mira, in sostanza, a sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella logicamente motivata dal giudice di merito.
  • Le doglianze fondate su fatti o attività estranei all'oggetto dell'incarico o del giudizio di appello sono inammissibili per difetto di pertinenza e di interesse, perché non incidono sulla ratio decidendi.
  • L'errore di fatto derivante da falsa percezione del contenuto degli atti o dei documenti non si fa valere con ricorso per cassazione, ma, se del caso, con revocazione.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una specifica allegazione e produzione degli atti e documenti rilevanti, altrimenti la censura difetta del requisito di autosufficienza e non è scrutinabile.
  • Un'istruttoria può essere legittimamente ritenuta irrilevante quando concerne circostanze che, anche se provate, resterebbero estranee all'oggetto del giudizio o al perimetro dell'incarico dedotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.