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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24300/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione risarcitoria proposta da una società cliente nei confronti di due società di consulenza e di un professionista, deducendo l'inadempimento di contratti di consulenza fiscale, contabile e previdenziale. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; in appello, invece, la pretesa risarcitoria era stata accolta in parte, con condanna delle società e del professionista al pagamento di somme distinte. In Cassazione i ricorrenti proponevano due motivi: il primo, formalmente incardinato sull'omesso esame di atti di causa e sulla violazione degli artt. 116 e 2697 c.c., sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il rapporto come consulenza professionale, mentre si sarebbe trattato di appalto di servizi, senza mandato e senza prova di un'attività di consulenza o di tenuta delle scritture contabili; il secondo, rubricato come omesso esame di atti e violazione dell'art. 115 c.p.c., denunciava una pretesa percezione di prove inesistenti, insistendo sull'assenza di un contratto scritto e di un conferimento di mandato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure, pur formalmente prospettate come vizi motivazionali o processuali, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto probatorio, quindi a un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità. Quanto alla posizione del secondo ricorrente, la Corte ha inoltre rilevato che egli aveva agito quale legale rappresentante di una società cancellata e quindi inesistente, determinando un abuso processuale che rendeva inammissibile il ricorso da lui proposto in tale qualità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di entrambi i ricorrenti. Per il primo ricorrente, l'inammissibilità deriva dalla natura meramente rivalutativa delle doglianze, volte a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello. Per il secondo, oltre a tale profilo, la Corte ha rilevato l'inammissibilità autonoma del ricorso proposto nella qualità di legale rappresentante di una società ormai cancellata e quindi inesistente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della controricorrente e, ritenendo integrata la conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate anche le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come base formale del secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omesso esame di atti di causa; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse sostanzialmente a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per un preteso errore di percezione della prova; la censura è stata giudicata non idonea a trasformare il motivo in un vizio processuale reale quando mira a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la doglianza potesse consentire un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che il motivo in realtà sollecitasse una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha valorizzato la non conformità delle censure al contenuto della proposta e ha richiamato la disciplina della definizione camerale, rilevando comunque l'inammissibilità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna per lite temeraria/abuso processuale in capo ai ricorrenti.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende, in combinazione con il comma terzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, pur formalmente denunciando vizi di motivazione o violazioni processuali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La deduzione di un errore di percezione della prova non può essere utilizzata per trasformare la Corte di cassazione in un giudice del fatto, quando la censura contesta la ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito.
  • Chi propone il ricorso in qualità di rappresentante di un soggetto giuridico estinto o inesistente incorre in un vizio radicale di legittimazione processuale che rende inammissibile l'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni che denotano un uso distorto dello strumento processuale, la Corte può applicare le sanzioni per lite temeraria e disporre l'ulteriore contributo unificato.
  • La conformità sostanziale alla proposta di definizione camerale rileva ai fini delle conseguenze processuali anche se la ragione specifica di inammissibilità è diversa da quella indicata nella proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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