Cassazione Civile, Ordinanza n. 04453/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una banca, munita di due ipoteche iscritte nel 2001 e nel 2004, aveva avviato un pignoramento immobiliare trascritto nel 2011 su un cespite già oggetto di una domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta nel 2009 da una società poi divenuta acquirente per sentenza trascritta nel 2015. Nel processo esecutivo il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'ordinanza di vendita ritenendo prevalente l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, anteriore al pignoramento. La banca aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva errato nel non considerare la priorità delle ipoteche e nel ritenere applicabile l'art. 2915, comma 2, c.c.; con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 2652, 2644 e 2808 c.c., affermando che dovesse applicarsi l'art. 2652, n. 2, c.c. per tutelare l'opponibilità della garanzia reale. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 602 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c. non anticipa gli effetti della sentenza costitutiva, sicché l'esecuzione poteva svolgersi correttamente contro il precedente proprietario con semplice avviso ai creditori, senza necessità di estinguere la procedura e iniziarne una nuova contro l'acquirente.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei due motivi, perché ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del ricorso. Dopo un'ordinanza interlocutoria che aveva disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di un litisconsorte necessario, la ricorrente non ha depositato il ricorso notificato nel termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tale disciplina si applica anche quando sia ordinata la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; constatato il tardivo deposito rispetto al termine, ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato la banca al pagamento delle spese del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in Cancelleria entro il termine perentorio stabilito testualmente in venti giorni dalla scadenza del termine assegnato
il termine di deposito del ricorso notificato opera anche quando la Corte disponga la rinnovazione della notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità del ricorso
la rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte è soggetta, quanto al successivo deposito, al medesimo regime dell'art. 371-bis c.p.c.
era invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell'opponibilità delle domande giudiziali trascritte rispetto alle ipoteche anteriori
richiamato nel motivo per la regolazione della priorità tra atti trascritti o iscritti
richiamato nel motivo in tema di opponibilità e tutela della garanzia ipotecaria
art. 2915, secondo comma, c.c.
ritenuto dalla ricorrente non dirimente nel caso di ipoteca anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale
la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica rileva ai fini del conflitto con gli aventi causa dal convenuto che trascrivano o iscrivano successivamente
richiamato per sostenere che l'esecuzione poteva proseguire nei confronti del precedente proprietario con semplice avviso ai creditori
norma posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro la revoca dell'ordinanza di vendita
evocato dalla ricorrente quale strumento per l'avviso ai creditori nell'esecuzione immobiliare
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della soluzione che evitasse una inutile regressione della procedura esecutiva
richiamato per la rinnovazione corretta della notificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, il ricorso notificato deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c.; il mancato deposito tempestivo comporta improcedibilità.
- La disciplina dell'art. 371-bis c.p.c. si applica non solo all'integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario pretermesso, ma anche alla rinnovazione della notificazione ordinata ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- In presenza di un vizio processuale che impedisce l'esame del ricorso, la Corte definisce la causa senza scrutinare le censure di merito e liquida le spese in favore della parte resistente.
- La trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. è richiamata come strumento di regolazione dei conflitti con gli aventi causa che trascrivano o iscrivano atti successivi, ma nella decisione non è stata esaminata nel merito per effetto della declaratoria processuale.
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