Cassazione Civile, Ordinanza n. 00866/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia origina da un contratto di appalto stipulato tra una azienda sanitaria locale e un'ATI di imprese esecutrici di lavori. Il collegio arbitrale aveva ritenuto illegittima la risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante; la Corte d'appello di Bologna aveva rigettato l'impugnazione del lodo proposta dall'ente pubblico. In cassazione l'ente ha articolato sei motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato gravi episodi corruttivi che avrebbero coinvolto il c.t.u. e un consulente di parte della controparte; 2) violazione degli artt. 823 n. 5 e 829 n. 5 c.p.c. ratione temporis, sostenendo l'incertezza della sede dell'arbitrato e l'erronea affermazione di carenza di interesse; 3) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., lamentando che il lodo fosse stato interpretato come fondato sull'assenza di ritardo, mentre la tesi dell'ente era che il ritardo esistesse ma non fosse ancora accertabile alla data della risoluzione; 4) violazione di varie norme in tema di appalto pubblico e dei canoni ermeneutici, deducendo che il termine di esecuzione doveva decorrere dal verbale di consegna urgente e che il lodo avrebbe impropriamente escluso il ritardo; 5) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione alla proroga, sostenendo che vi fossero tre proroghe distinte di 30 giorni e non un'unica proroga di 90 giorni; 6) violazione dell'art. 829 n. 4 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la mancata pronuncia sulla nullità parziale della c.t.u. e l'insufficiente considerazione dei ritardi nelle lavorazioni impiantistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché, in parte, volti a censurare questioni o argomentazioni e non fatti storici decisivi; in parte, diretti a sollecitare un nuovo esame del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dagli arbitri; in parte, formulati senza la necessaria specificità rispetto alla sentenza della Corte d'appello che aveva deciso sull'impugnazione del lodo. In particolare, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla sentenza resa in sede di impugnazione del lodo è limitato alla verifica della conformità a legge e della congruità della motivazione, non potendo tradursi in un riesame delle valutazioni probatorie o dell'interpretazione fattuale compiute dal collegio arbitrale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non comprende questioni, argomentazioni o meri elementi istruttori già valutati nel complesso dal giudice.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla censura sulla sede dell'arbitrato; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
Nel regime ratione temporis richiamato, la censura non può tradursi in un generico attacco alla motivazione o a questioni di merito, ma deve colpire un vizio effettivamente riconducibile alle nullità deducibili avverso il lodo.
I canoni ermeneutici negoziali non sono utilizzabili per reinterpretare liberamente il lodo o sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella operata dagli arbitri.
Richiamato tra i canoni interpretativi invocati, ma la Corte esclude che il motivo rechi una specifica e pertinente indicazione del concreto scostamento interpretativo.
La ricorrente lo invoca per sostenere una diversa lettura degli atti, ma il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché mira a un riesame del merito.
Parimenti richiamato senza che venga dimostrato in modo specifico l'errore interpretativo imputabile agli arbitri o alla Corte territoriale.
La censura sulla pretesa natura equitativa della decisione arbitrale è ritenuta non idonea a superare il vaglio di ammissibilità perché non individua concretamente il vizio dedotto.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte rileva che la doglianza non si confronta adeguatamente con la decisione impugnata e non evidenzia un vero omesso pronunciare.
art. 129 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato per sostenere la decorrenza del termine di esecuzione dei lavori, ma la censura è respinta perché tende a rivalutare il fatto accertato dagli arbitri.
art. 16 R.D. n. 2440/1923
Invocato dalla ricorrente sulla decorrenza e sull'esecuzione dell'appalto pubblico, ma la censura è dichiarata inammissibile perché chiede un nuovo apprezzamento dei fatti.
art. 31 D.M. n. 45/2000
Richiamato nel quarto motivo senza che la Corte ravvisi un pertinente vizio di legittimità.
La denuncia di nullità del lodo per omessa pronuncia è respinta perché, nella sostanza, mira a contestare il merito delle valutazioni tecniche e probatorie compiute dagli arbitri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale base normativa dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Citato nel passaggio relativo al doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica della decisione e la congruità della motivazione, non potendo trasformarsi in un nuovo esame del merito o delle valutazioni probatorie svolte dagli arbitri.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico preciso, controverso e decisivo; non è configurabile quando la doglianza investa questioni, argomentazioni, elementi istruttori o profili di valutazione già considerati nel complesso dal giudice.
- Le censure contro la sentenza resa sull'impugnazione del lodo devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare puntualmente quali canoni normativi sarebbero stati violati, in quale passaggio della decisione e con quale nesso decisivo rispetto alla ratio decidendi.
- L'interpretazione del lodo arbitrale, in quanto provvedimento avente natura giurisdizionale, non segue le regole dell'interpretazione negoziale ma quelle dell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali; non è quindi consentito sostituire alla lettura del giudice un'apprezzamento alternativo dei fatti o delle prove.
- La deduzione di nullità del lodo o della sentenza che lo ha esaminato non può essere usata come veicolo per contestare la sufficienza della prova o la ricostruzione fattuale compiuta dagli arbitri su termini, proroghe, consegne o ritardi nell'esecuzione dell'appalto.
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