Cassazione Civile, Ordinanza n. 23216/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite l'intermediario bancario, di titoli Lehman Brothers per un importo di euro 89.826,91. L'investitrice aveva chiesto in giudizio la declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, oppure la risoluzione per inadempimento, con restituzione dell'importo investito o, in subordine, il risarcimento dei danni. La Corte d'appello, accogliendo il gravame della banca, aveva respinto le domande ritenendo che l'ordine di acquisto non richiedesse forma scritta, che la documentazione dimostrasse il conferimento dell'ordine e la consapevolezza dell'operazione, che non fosse provata la dedotta carenza informativa e che l'operazione fosse adeguata al profilo dell'investitore. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 23 d.lgs. 58/1998, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto prodotto il contratto quadro; 2) violazione degli artt. 21 d.lgs. 58/1998 e 39, 40, 41, 42 e 44 Reg. Consob n. 16190/2007, per avere escluso la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, nonostante l'allegata assenza del contratto quadro e il preteso mancato adempimento dei doveri informativi e comportamentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la ricorrente non aveva riportato nel ricorso, almeno nelle parti essenziali, il contenuto dell'atto introduttivo e della comparsa di appello, impedendo così di verificare la novità della questione sulla nullità del contratto quadro per difetto di forma e la sua decisività; pertanto non era stato rispettato l'onere di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Inoltre, poiché la sentenza impugnata aveva confermato l'esistenza e validità del rapporto contrattuale, veniva meno il presupposto logico della censura sulla responsabilità precontrattuale, fondata sull'assunto dell'inesistenza di quel rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
La ricorrente lo invocava per sostenere che la banca non avesse validamente provato il contratto quadro e che la forma scritta fosse necessaria; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile per difetto di specificità del ricorso.
art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Invocato come parametro dei doveri informativi e comportamentali dell'intermediario; la Corte non esamina nel merito la dedotta violazione, poiché la censura è dichiarata inammissibile.
artt. 39, 40, 41, 42 e 44 Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190
Richiamati dalla ricorrente per fondare la violazione dei doveri informativi e di comportamento dell'intermediario; la Corte non sviluppa un sindacato sostanziale sul punto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso viola l'onere di specificità perché non riproduce le parti essenziali degli atti processuali rilevanti per verificare la novità e la fondatezza delle questioni dedotte.
Richiamato nel dato processuale relativo al deposito di memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la validità di un rapporto o la novità di una questione processuale, il ricorrente deve riportare in modo specifico le parti essenziali degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La deduzione di responsabilità precontrattuale presuppone logicamente l'inesistenza o la mancata conclusione del rapporto che si assume rilevante; se la sentenza impugnata conferma l'esistenza e validità del rapporto, la censura fondata sull'assenza di quel rapporto resta priva del suo presupposto.
- In sede di legittimità non è consentito supplire alla carenza di specificità del ricorso mediante l'esame diretto dei fascicoli di parte o d'ufficio, se il contenuto degli atti non è adeguatamente richiamato nel ricorso.
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