Cassazione Civile, Sentenza n. 29930/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti solidalmente obbligati a rimborsare al CIPE (e amministrazioni resistenti) l'importo pagato dal CIPE in esecuzione di una provvisionale penale. Le censure principali: (i) vizi procedurali per presunta omessa/rinnovata notificazione dell'appello verso alcuni chiamati in causa e eredi; (ii) insufficiente prova della intimazione e del pagamento da parte del CIPE; (iii) errata applicazione della surrogazione legale (art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.) dopo la successiva riforma della pronuncia penale che assolse il progettista Palazzi; (iv) mancata deduzione/riduzione del credito del CIPE degli importi recuperati dai fallimenti e dalle curatele (rischio di locupletazione); (v) errata esclusione della manleva nei confronti dell'assicurazione (interpretazione del contratto di appalto); (vi) erronea distribuzione delle spese di lite e contestazioni sul nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non fondate le doglianze procedurali: le parti per le quali era disposta la rinnovazione della notifica non erano contraddittori "necessari" e la loro mancata rinnovazione non ha invalidato l'impugnazione; molte censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di 'testualità' o per carenze formali. Sul merito la Corte ha confermato la possibilità per il solvens (qui il CIPE) di subentrare per surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., valutando che al momento del pagamento esisteva l'obbligo di pagamento derivante dalla pronuncia penale provvisoria e che la successiva riforma penale non preclude la tutela di regresso del solvens nei confronti dei coobbligati. Sono stati rigettati i rilievi sulla deduzione di rimborsi già percepiti dal CIPE relativi a fallimenti (richieste rimaste non valutabili in questa sede per mancanza di prova o perché depositate in altri giudizi). La Corte ha altresì respinto le censure sulla interpretazione contrattuale dell'assicurazione per carenza istruttoria rilevante in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei resistenti e al versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ.
La Corte ha confermato che il "solvens" che paga il debito altrui in forza di un'obbligazione esistente al momento del pagamento può surrogarsi nei diritti del creditore soddisfatto; rilevanza della situazione giuridica alla data del pagamento (non impedita da successiva riforma del titolo giudiziale).
La Corte ritiene che la norma non escluda d'ufficio la surrogazione quando, al momento del pagamento, non era concretamente esperibile l'azione di ripetizione e che la condizione di possibilità della ripetizione deve essere contestuale per precludere la surrogazione.
Distinzione tra "condictio indebiti" e le vicende derivanti da esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata: la restituzione, in questi casi, è basata sulla riforma del titolo e non sull'indebito soggettivo.
L'ordine di rinnovazione della notificazione ha funzione di litis denuntiatio; l'omessa esecuzione non è sempre idonea a determinare l'invalidità dell'appello quando i destinatari non siano litisconsorti necessari.
Richiami alle regole sulla produzione e valutazione di documenti nuovi in appello; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze fondate su documenti prodotti in altri procedimenti o non correttamente dedotti.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancata 'testualità' del vizio di motivazione o per carenze di puntuale indicazione del documento/ fatto decisivo.
Richiami al principio della motivazione e ai limiti del sindacato in cassazione sulla valutazione delle prove e sulla motivazione del merito; la Corte ha escluso che sussistesse un vizio motivazionale 'testuale'.
La condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza: i ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
Riferimento all'efficacia di giudicato dei provvedimenti penali e al fatto che le valutazioni tecniche acquisite nel processo penale hanno valore decisivo sul piano civile; la Corte ha ritenuto insussistenti i profili di contrasto rispetto al giudicato penale.
Norma usata per disporre la riunione dei due procedimenti di cassazione (riunione istruttoria).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento al contributo unificato dovuto dai ricorrenti in caso di rigetto; obbligo di versamento se accertato dall'amministrazione giudiziaria.
Massime di principio
- Se un'amministrazione pubblica paga in esecuzione di una pronuncia penale provvisoriamente esecutiva, il pagamento può legittimare la surrogazione ai sensi dell'art.1203, n.3 c.c. rispetto agli altri coobbligati, anche se la pronuncia viene poi riformata: conta la situazione giuridica esistente al momento del pagamento.
- La possibilità di esperire l'azione di ripetizione (condictio) al momento del pagamento è rilevante: la mera possibilità successiva di ripetizione non esclude automaticamente la surrogazione se, all'atto del pagamento, la ripetizione non poteva concretamente essere esercitata.
- Questioni di notifica e rinnovazione dell'appello non invalidano l'impugnazione quando le parti non sono litisconsorti necessari; la funzione della rinnovazione è spesso di "litis denuntiatio" e la sua omissione non sempre comporta estinzione del processo per tutti.
- In cassazione molte censure vengono dichiarate inammissibili per carenze formali (mancata 'testualità' del vizio, omissione di puntuale indicazione della prova o del fatto decisivo); occorre formulare i motivi con riferimento preciso al testo della sentenza impugnata.
- Le richieste di detrazione di somme già recuperate dai fallimenti o dalle curatele devono essere provate e dedotte nel processo di merito; documenti prodotti in altri procedimenti o non tempestivamente dedotti possono non essere valutati in cassazione.
- La manleva assicurativa va valutata sulla base del contenuto contrattuale e della titolarità della garanzia (a favore di chi è la polizza?); in dubio, la questione richiede adeguata istruttoria di merito e non sempre è risolvibile in sede di legittimità.
- Le questioni relative alle spese di lite sono in gran parte rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e difficilmente ribaltabili in cassazione salvo vizi motivazionali specifici.
- L'accertamento del nesso causale sedimentato in giudizio penale può avere efficacia vincolante o di forte rilevanza nel successivo giudizio civile; chi chiede di rimettere in discussione tale accertamento deve farlo con argomentazioni e prove chiare e specifiche.
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