Cassazione Civile, Sentenza n. 29919/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Locri (13/05/2019) relativa a opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Il ricorrente aveva proposto appello con citazione notificata il 9/09/2019 (iscritta a ruolo il 25/09/2019). Il Tribunale di Locri ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività ritenendo che la notifica della sentenza fosse avvenuta il 19/07/2019 via PEC inviata dalla Prefettura all'avvocato difensore, fatto che faceva decorrere il termine breve d'impugnazione. Il ricorrente ha contestato che la PEC fosse finalizzata solo a sollecitare il pagamento (lettera di intimazione) e che mancasse l'attestazione di conformità della copia inviata, quindi la notifica non poteva far decorrere il termine d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione via PEC effettuata dalla Prefettura al domicilio digitale del difensore, idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione. Pur rilevando l'assenza della copia conforme/attestazione di conformità, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva contestato tale irregolarità nel giudizio di merito e che tale vizio non poteva essere sollevato per la prima volta in cassazione. Inoltre la presenza di una lettera di intimazione al pagamento allegata alla PEC non escludeva la valenza della notifica come atto che fa decorrere il termine d'impugnazione. Sono stati disposti gli effetti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'applicazione della norma relativa alla notificazione/transmissione della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la notificazione via PEC da parte della Prefettura è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione, a prescindere dalla contestazione tardiva dell'assenza di conformità.
art. 285 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere "notificata su istanza di parte"; questo concetto è riferito alle parti e ai loro difensori: la notificazione promossa dalla Prefettura al difensore della controparte è quindi idonea a far decorrere il termine.
art. 326 c.p.c.
Norma richiamata in relazione al termine breve d'impugnazione; la Corte conferma che la notificazione regolare è quella che fa decorrere tale termine.
art. 170 c.p.c.
Richiamato come modello legale di notificazione al procuratore costituito: la notificazione alla parte tramite il difensore costituito è conforme al sistema e idonea a far decorrere i termini processuali.
art. 3-bis, legge 53/1994
Norma richiamata in tema di utilizzo della PEC e domicilio digitale dei difensori: la PEC istituzionale inviata al domicilio digitale dell'avvocato è considerata valida per notificazioni processuali, ratione temporis applicabile.
art. 16-quater, comma 1, lett. d), d.l. 179/2012 (conv. con l. 228/2012)
Norma che disciplina modalità di utilizzo della posta elettronica certificata per le notificazioni; utilizzata dalla Corte per confermare la validità della PEC inviata dalla Prefettura al difensore.
art. 16-undecies, d.l. 179/2012
Riferimento normativo relativo alla necessità di attestazione di conformità nella produzione di copie informatiche estratte da originali analogici; la Corte osserva la mancanza di tale attestazione ma rileva l'assenza di tempestiva contestazione nel merito.
art. 7, comma 8, d.lgs. 150/2011
Consente alla Prefettura di costituirsi in giudizio tramite proprio funzionario; la Corte ne trae la conferma che la Prefettura era parte legittimata a disporre la notificazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Norma richiamata per disporre l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la cassazione, dato che l'intimata non ha svolto difesa.
Massime di principio
- La notificazione via PEC effettuata da una parte (anche amministrazione pubblica) al domicilio digitale del difensore ufficialmente indicato è idonea a far decorrere i termini brevi d'impugnazione.
- La mancata attestazione di conformità di una copia informatica estratta da documento analogico può essere rilevante, ma il vizio deve essere tempestivamente dedotto nel giudizio di merito; non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione.
- La presenza di una comunicazione accompagnatoria (es. intimazione al pagamento) non esclude di per sé la valenza della notificazione ai fini dell'avvio del termine d'impugnazione, salvo prova contraria della sua sostanziale natura diversa.
- Se si ritiene invalida una notificazione (per vizi formali o carenza di conformità), è necessario opporre tempestiva eccezione nel giudizio di primo o secondo grado per preservare il motivo in sede di legittimità.
- Controllare sempre i dati di ricezione PEC (data/ora, mittente e indirizzo destinatario) e conservare le ricevute telematiche; la data di ricezione PEC è spesso decisiva per la decorrenza dei termini processuali.
- La notifica personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito, può essere inefficace a far decorrere il termine breve quando la legge prevede la notifica al difensore; occorre verificare la conformità alle norme di notificazione (artt. 170 e 285 c.p.c.).
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