Cassazione Civile, Ordinanza n. 25524/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria per € 1.878.256,24, derivanti da un mutuo ipotecario, formulando nella domanda la richiesta di ammissione «in via chirografaria». Pur essendo menzionata nell’istanza l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo e allegata la relativa documentazione, nelle osservazioni al progetto di stato passivo la banca precisò che l’indicazione del chirografo era un errore materiale e chiese il riconoscimento della prelazione ipotecaria. Il giudice delegato ammise il credito in chirografo; il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, respinse la domanda di modifica. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo, deduceva violazione degli artt. 112 c.p.c. e 93 legge fall., sostenendo che i giudici di merito avessero considerato soltanto la conclusione formale, senza interpretare l’intera domanda. Con il secondo, denunciava violazione degli artt. 93, 95 e 96 legge fall. e 111 Cost., lamentando che non fosse stato valorizzato il chiarimento contenuto nelle osservazioni, presentate prima della verifica e dell’eventuale contraddittorio tra creditori. Con il terzo, denunciava violazione degli artt. 2808 e seguenti e 2879 c.c., sostenendo che l’ammissione in chirografo equivalesse a una rinuncia all’ipoteca, per la quale sarebbe richiesta la forma espressa e scritta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: il tribunale aveva interpretato la domanda nel suo complesso e aveva legittimamente attribuito valore decisivo alla richiesta esplicita di ammissione in chirografo. La ricorrente non aveva indicato specifici passaggi dell’istanza che contenessero una richiesta di prelazione ipotecaria o fossero in insanabile contrasto con la conclusione formulata; la sola menzione dell’ipoteca e dei documenti relativi non era incompatibile con la volontà dichiarata di chiedere l’ammissione chirografaria. Il secondo motivo è stato rigettato: una volta interpretata la domanda originaria come richiesta di ammissione in chirografo, l’introduzione della prelazione ipotecaria con le successive osservazioni costituiva una mutatio, non una mera emendatio, e non poteva essere effettuata in quella sede. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non specificamente argomentato e perché la decisione si fondava sull’interpretazione dell’atto processuale, non sull’accertamento di una rinuncia formale all’ipoteca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre spese generali del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È sicuramente corretta l’affermazione che anche l’insinuazione al passivo di una procedura concorsuale, come del resto ogni altro atto di parte (ex multis, da ultimo, Cass. n. 6482/2026), deve essere interpretato nella sua interezza e non limitandosi al tenore letterale delle sole conclusioni finali (v. Cass. nn. 33008/2019; 7287/2013).
La domanda di insinuazione al passivo deve essere interpretata unitariamente, considerando il suo contenuto complessivo e non soltanto le conclusioni. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito attribuisse prevalenza alla richiesta espressa di ammissione in chirografo.
art. 93 legge fall.
Pertanto, una volta che il giudice del merito ha insindacabilmente interpretato l’insinuazione al passivo come domanda di ammissione del credito in chirografo, la richiesta di ammissione in via privilegiata non può essere contenuta nelle successive osservazioni al progetto di stato passivo del curatore.
Se la domanda originaria è stata interpretata come richiesta di ammissione chirografaria, la successiva richiesta di ammissione privilegiata, proposta con le osservazioni al progetto di stato passivo, non è una semplice correzione ammissibile: integra una mutatio.
art. 95 legge fall.
se la domanda di insinuazione presentata, senza specifica richiesta del privilegio, dovesse essere integrata mediante ulteriore atto successivo alla domanda di insinuazione ovvero al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo, allora tale integrazione produrrebbe una mutatio e non già una emendatio libelli
L’integrazione della domanda di insinuazione con una richiesta di privilegio non specificata nell’atto originario, se proposta successivamente, modifica la domanda anziché limitarsi a emendarla.
art. 96 legge fall.
la richiesta di ammissione in via privilegiata non può essere contenuta nelle successive osservazioni al progetto di stato passivo del curatore.
Le osservazioni al progetto di stato passivo non possono essere utilizzate per introdurre la richiesta di ammissione privilegiata quando la domanda originaria è stata interpretata come chirografaria.
La decisione impugnata è basata sull’interpretazione dell’atto processuale e sulla conseguente rigorosa applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, senza alcuna necessità di ipotizzare un atto formale di rinuncia all’ipoteca, cui non si fa infatti alcun cenno nella motivazione del decreto.
L’ammissione richiesta in chirografo è stata considerata esito dell’interpretazione della domanda processuale, non una rinuncia all’ipoteca; non occorreva quindi accertare un atto formale di rinuncia.
La decisione impugnata è basata sull’interpretazione dell’atto processuale e sulla conseguente rigorosa applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, senza alcuna necessità di ipotizzare un atto formale di rinuncia all’ipoteca, cui non si fa infatti alcun cenno nella motivazione del decreto.
La controversia non è stata decisa sulla base di una rinuncia all’ipoteca soggetta ai requisiti formali invocati, ma sulla portata della domanda di ammissione al passivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
La censura di nullità processuale è stata disattesa: il tribunale aveva interpretato la domanda e non aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta come effettivamente formulata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo – che non è illustrato con una specifica argomentazione – è palesemente inammissibile, perché la decisione impugnata è basata sull’interpretazione dell’atto processuale e sulla conseguente rigorosa applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, senza alcuna necessità di ipotizzare un atto formale di rinuncia all’ipoteca, cui non si fa infatti alcun cenno nella motivazione del decreto.
La censura di violazione di legge è inammissibile quando non è specificamente argomentata e non si confronta con la ratio della decisione, fondata sull’interpretazione dell’atto processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
La misura dell’ulteriore contributo unificato è pari a quella prevista per il ricorso, ove dovuta.
Massime di principio
- La domanda di insinuazione al passivo, come ogni atto di parte, deve essere interpretata nel suo complesso e non soltanto sulla base delle conclusioni finali; il giudice di merito può tuttavia attribuire prevalenza alla richiesta espressa che ritenga decisiva, se tale scelta ermeneutica è motivata.
- La menzione, nella domanda di insinuazione, della causa di prelazione e la produzione dei documenti che la comprovano non equivalgono necessariamente a una richiesta di ammissione privilegiata e non sono, di per sé, incompatibili con una conclusione espressa di ammissione in chirografo.
- Se la domanda di insinuazione è interpretata come richiesta di ammissione chirografaria, l’introduzione della prelazione con le successive osservazioni al progetto di stato passivo costituisce una mutatio e non una emendatio della domanda.
- La qualificazione della domanda come chirografaria in base alla sua interpretazione processuale non comporta, da sola, l’accertamento di una rinuncia formale al diritto reale di garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25507/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25508/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25509/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25514/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2026 del 18/09/2026
- ordinanza_civile · 18 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2026 del 18/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →