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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore contro la compravendita immobiliare con cui un debitore aveva trasferito un immobile alla figlia. La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo irrilevante la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa sull'accertamento del debito, valorizzando la sottoscrizione dell'ampliamento della garanzia fideiussoria e ritenendo provati, in via presuntiva, sia la scientia damni sia l'eventus damni. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo hanno denunciato un'omessa pronuncia, qualificata impropriamente come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che non fosse stata esaminata la dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. e che la banca avrebbe potuto conoscere la situazione economica della debitrice principale dai bilanci; con il secondo hanno censurato il mancato rinvio/sospensione del giudizio, assumendo che l'azione revocatoria non potesse essere decisa prima della definizione del giudizio sul credito; con il terzo hanno dedotto violazione degli artt. 1147 e 2901 c.c., contestando l'affermazione della prova del consilium fraudis. Nella proposta del consigliere delegato era inoltre esaminato un quarto motivo sulla nullità delle fideiussioni predisposte su schema ABI, ritenuto inammissibile perché il vizio, ove esistente, avrebbe comunque carattere solo parziale e non inciderebbe sulla debenza del credito.

La decisione

La Corte ha condiviso integralmente la proposta del consigliere relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia va denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non come omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre il motivo non era autosufficiente e tendeva a sollecitare un riesame del fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente ai fini revocatori un credito ancora sub iudice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una rivalutazione del merito, insindacabile in cassazione, e richiamava una norma sul possesso del tutto estranea alla fattispecie. È stata inoltre confermata, in motivazione, la correttezza del rilievo secondo cui la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, anche se dedotta, sarebbe stata solo parziale e comunque non idonea a escludere il credito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sul procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta a tutela del credito anche se questo è ancora sub iudice; ai fini della decisione sulla revocatoria rilevano eventus damni e scientia damni.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non ricorre nel caso esaminato, perché il giudice di merito ha ritenuto sufficiente la pendenza del credito ai fini della revocatoria.

  • art. 337 c.p.c.

    La censura sul mancato rinvio/sospensione è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1956 c.c.

    La doglianza relativa alla violazione della norma è stata ritenuta non correttamente veicolata e comunque priva di specifica pronuncia da censurare nei termini di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è il mezzo corretto per denunciare un'omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione di questa norma, non già il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente dove e come i fatti rilevanti siano stati dedotti nel processo.

  • art. 1147 c.c.

    La norma, richiamata dal ricorrente, è stata ritenuta inconferente rispetto alla prova del consilium fraudis nella revocatoria.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo sulla nullità delle fideiussioni era comunque inammissibile perché contrastante con l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite.

  • artt. 2, comma 2, lett. a), 2, comma 3, l. n. 287 del 1990

    Le clausole fideiussorie che riproducono intese anticoncorrenziali sono nulle solo nei limiti delle clausole conformi all'intesa vietata.

  • art. 101 TFUE

    Le intese restrittive della concorrenza rilevano ai fini della nullità parziale delle clausole fideiussorie che le riproducono.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità della fideiussione, in presenza di clausole anticoncorrenziali, è parziale e colpisce solo le clausole viziate salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la conformità della decisione alla proposta del relatore fonda la valutazione legale tipica per la condanna aggravata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio conforme alla proposta consente la condanna per responsabilità aggravata, quale espressione di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce un error in procedendo o una nullità deve indicare specificamente gli atti, i passaggi rilevanti e il modo in cui la questione è stata introdotta nel giudizio di merito.
  • In tema di revocatoria ordinaria, il credito del revocante può essere ancora sub iudice; ciò non impedisce di per sé la tutela revocatoria se il giudice di merito ritiene sussistenti gli altri presupposti dell'azione.
  • La prova del consilium fraudis e degli altri presupposti fattuali della revocatoria è apprezzamento di merito e non è censurabile in cassazione se il motivo mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • La nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI, ove rilevante, ha carattere parziale e colpisce solo le clausole riproduttive dell'intesa vietata, non l'intero contratto, salvo diversa volontà delle parti o diverso assetto negoziale risultante dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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