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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15357/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la costruzione di un complesso immobiliare, con termine di esecuzione, penale per ritardo e contestazioni reciproche tra committente e appaltatrice. In primo grado la società appaltatrice aveva chiesto la risoluzione del contratto in danno della committente, il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e di quelli extra-capitolato; la committente aveva a sua volta chiesto la risoluzione in danno dell'appaltatrice, la penale per ritardo, e il risarcimento per mancato completamento e vizi. La Corte d'appello aveva escluso la penale per ritardo, ritenendo che il termine iniziale dovesse decorrere da una data successiva per ritardi imputabili alla committente; aveva negato il compenso per i lavori ulteriori ritenendo che, in un appalto "a corpo" e "chiavi in mano", non fosse dovuto alcun importo aggiuntivo; aveva inoltre ravvisato l'inadempimento più grave nella mancata corresponsione dell'acconto del SAL n. 7 da parte della committente, cassando così la domanda di risoluzione e rideterminando il saldo dovuto all'appaltatrice. La committente ha proposto ricorso principale deducendo: violazione del giudicato e delle norme sulla penale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso in assoluto la penale senza considerare il capo della sentenza di primo grado che avrebbe fissato la consegna al 1 marzo 2006; omesso esame e violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento, contestando la comparazione delle reciproche inadempienze; infine, ulteriori censure sulla condanna di alcuni soci. L'appaltatrice ha proposto ricorso incidentale dolendosi soprattutto del diniego del compenso per i lavori eseguiti in variante o extra-contratto, sostenendo che tali opere, pur non previste nel progetto originario, erano state richieste dal committente o dal direttore dei lavori e che il prezzo doveva essere riconosciuto anche se il contratto era stato pattuito a corpo. Ha inoltre censurato il trattamento degli interessi e della rivalutazione e il rigetto della pretesa verso i soci. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo che l'appello avesse riaperto integralmente la questione della debenza della penale e che la valutazione comparativa degli inadempimenti fosse riservata al merito; ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che le opere ulteriori o extra-contratto, se richieste dal committente o comunque distinte dall'opera originaria, danno diritto a compenso anche nell'appalto a corpo, e che la Corte d'appello aveva errato nel negarlo per il solo fatto della pattuizione 'chiavi in mano'. Gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti o inammissibili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società committente, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società appaltatrice, ha dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale e inammissibili il terzo e il quarto. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo incidentale, la sentenza d'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio. La Corte ha ritenuto, in particolare, che i lavori ulteriori o extra-contratto eseguiti su richiesta della committenza non possono essere esclusi dal compenso per il solo fatto che l'appalto fosse stato convenuto a corpo, dovendo essere valutata la loro autonomia rispetto all'opera originaria e la loro riconducibilità a varianti richieste dal committente o a lavori extracontrattuali.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti sull'accertamento di merito e sulle premesse logico-giuridiche della decisione, ma presuppone che la statuizione non sia stata impugnata; se il capo è devoluto con l'appello, la cognizione si riapre integralmente.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale è richiamato come presupposto del giudicato sostanziale; nel caso concreto non operava perché la questione sulla penale era stata devoluta in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla penale, ma la Corte osserva che l'appello aveva comunque investito l'intera statuizione sulla debenza della penale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle parti nelle eccezioni sul ricorso incidentale e nel terzo motivo; la Corte ne esclude la violazione e osserva che non vi era omessa pronuncia sulle domande risultanti dagli atti, mentre altre censure erano comunque prive di specificità.

  • art. 1382 c.c.

    Invocato in relazione alla penale contrattuale; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il motivo principale è infondato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella censura sulla penale e sul riparto probatorio, ma la Corte rileva che la relativa doglianza non era sviluppata in modo specifico.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per la risoluzione per inadempimento e la comparazione delle reciproche inadempienze.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 1659 c.c.

    Disciplina le varianti concordate dall'appaltatore; la Corte precisa che, nel caso, non si trattava di varianti su impulso dell'assuntore ma di opere richieste dal committente o comunque extra-contratto.

  • art. 1660 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo incidentale; la censura è dichiarata inammissibile perché costruita come contestazione del fatto accertato dal giudice di merito, non come vera violazione di legge.

  • art. 1661 c.c.

    La Corte afferma che le variazioni richieste dal committente danno diritto al compenso entro i limiti di legge anche se l'appalto è a corpo; i lavori ulteriori non perdono autonomia e non incidono automaticamente sul prezzo globale convenuto.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato nei passaggi sulla rivalutazione dei crediti da eliminazione vizi/difformità, in contrapposizione al credito dell'appaltatore che resta debito di valuta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo incidentale in tema di interessi e rivalutazione; la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di specificità e di allegazione del maggior danno.

  • art. 1224 c.c.

    Per i debiti di valuta la rivalutazione non è automatica; il maggior danno da ritardo va allegato e provato, anche presuntivamente, nei limiti e secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 1282 c.c.

    Gli interessi sulla somma rivalutata possono decorrere solo dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile per effetto della liquidazione giudiziale.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato in più motivi per il vizio denunciato; la Corte distingue tra censure di legittimità e tentativi di rivalutazione del merito, dichiarando alcune doglianze inammissibili.

  • art. 366 c.p.c.

    Usato per valutare specificità e intelligibilità del ricorso; la Corte ritiene che il ricorso, pur non analitico, fosse sufficientemente chiaro, mentre altre censure difettavano di specificità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, l'impugnazione è preclusa quanto alla ricostruzione dei fatti già valutati dai giudici di merito.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in tema di procura al difensore nel ricorso per cassazione; la presenza della procura nell'originale basta a sorreggere l'ammissibilità.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la funzione della sottoscrizione/autenticazione del difensore nel ricorso notificato e nell'originale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dispone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza di primo grado non impugnati; se una statuizione è devoluta all'appello, la Corte di merito può riesaminarla integralmente, senza vincolo derivante dall'accertamento precedente.
  • Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando entrambe le parti denunciano inadempimenti, il giudice deve comparare i rispettivi comportamenti avuto riguardo agli interessi contrapposti e alla gravità oggettiva delle violazioni; tale apprezzamento è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Nell'appalto, le opere richieste dal committente che siano distinte dall'opera originaria o che integrino varianti necessarie all'esecuzione non possono essere escluse dal compenso solo perché il prezzo dell'appalto sia stato pattuito a corpo o 'chiavi in mano'.
  • Le variazioni apportate dal committente al progetto originario, nei limiti di legge, danno diritto dell'appaltatore a un corrispettivo autonomo ai sensi dell'art. 1661 c.c., mentre le varianti richieste dall'appaltatore sono soggette alla disciplina dell'art. 1659 c.c.; occorre quindi qualificare correttamente la provenienza e la natura delle opere.
  • Il credito dell'appaltatore per il corrispettivo ha natura di debito di valuta e non si rivaluta automaticamente; l'eventuale maggior danno da ritardo deve essere allegato e provato dal creditore, non potendo la rivalutazione sostituire senz'altro gli interessi legali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, mira in realtà a sostituire l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la parte può essere identificata anche implicitamente dal contesto dell'atto e dagli atti dei gradi precedenti, purché l'individuazione sia agevole e inequivoca; la mancanza di una formale elencazione nominativa non comporta di per sé l'inammissibilità se la riferibilità dell'impugnazione è chiara.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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