Cassazione Civile, Ordinanza n. 22328/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non di competenza per euro 2.800 e costi non documentati per euro 83.322, indicati in bilancio come rimanenze iniziali riferite a lavori iniziati nel 2006 e fatturati nel 2007. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; la CTR, in riforma, annullava l'avviso salvo la ripresa di euro 2.800. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, sostenendo che la CTR avrebbe riformato una statuizione non impugnata dalla contribuente senza appello incidentale, in violazione degli artt. 2909 c.c., 329 c.p.c. e 54 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1982 e dell'art. 2697 c.c. in tema di rimanenze e onere probatorio; (3) e (4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse correttamente ripartito l'onere della prova e avesse annullato la ripresa a tassazione con motivazione solo apparente. La contribuente non si è difesa in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul giudicato interno perché la statuizione di primo grado sulle rimanenze/costi era stata effettivamente devoluta in appello dall'Ufficio, sicché non si era formato alcun giudicato sulla questione. Ha inoltre escluso sia la violazione dell'onere della prova sia il vizio di motivazione apparente: la CTR, infatti, non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva ritenuto provati dalla contribuente i costi/rimanenze contestati, valorizzando la prassi di ordini orali, la tempistica dei lavori e l'inattendibilità della ricostruzione dell'Ufficio sui ricavi da manodopera. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nel testo vigente dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti, tra cui la motivazione apparente, che però nella specie non ricorreva. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della resistente; esclusa altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione soccombente ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
n. 4; n. 3; comma 1, n. 5
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ridotto al minimo costituzionale e che il vizio motivazionale rilevante è solo l'anomalia che incide sull'esistenza stessa della motivazione, come la motivazione apparente.
viene richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del giudicato, ma la Corte esclude che nella specie si fosse formato un giudicato interno sulla statuizione contestata.
richiamato dalla ricorrente in tema di acquiescenza/giudicato interno; la Corte ritiene che la questione fosse stata devoluta con l'appello dell'Ufficio.
richiamato dalla ricorrente per la devoluzione delle questioni in appello nel processo tributario; la Corte esclude la violazione perché la statuizione di primo grado era stata impugnata.
art. 109 d.P.R. 917/1982
richiamato in tema di imputazione dei costi e delle rimanenze; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che la CTR non lo ha invertito, ma ha ritenuto assolto l'onere probatorio dalla contribuente.
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse solo apparente.
viene richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte lo usa come riferimento per definire il vizio di motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario non si forma giudicato interno su una statuizione di primo grado se quella statuizione è specificamente devoluta al giudice di appello dalla parte soccombente, anche in assenza di appello incidentale della controparte.
- In tema di accertamento fiscale, il giudice di merito non viola l'art. 2697 c.c. quando, pur qualificando la posta contestata come costo/rimanenza, ritiene che il contribuente abbia fornito prova sufficiente della sua esistenza e della sua imputazione temporale.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o che l'apprezzamento delle prove non coincida con quello auspicato dalla parte ricorrente.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non anche il mero difetto di sufficienza o di condivisibilità della motivazione.
- La valutazione della concretezza economica delle rimanenze e dei ricavi può essere sorretta da elementi fattuali quali prassi negoziali del settore, tempi effettivi di lavorazione e attendibilità della ricostruzione presuntiva dell'Ufficio; se tale valutazione è logicamente esposta, non è censurabile come motivazione apparente.
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