Cassazione Penale, Sentenza n. 12558/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva istanza di riesame avverso il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria a seguito di un decreto di perquisizione del Pubblico Ministero del 12/08/2025. Denunciava: (1) violazione del termine di 10 giorni per la decisione sul riesame previsto dall'art. 324, comma 5, c.p.p.; (2) vizio di motivazione perché i carabinieri avevano redatto un verbale di sequestro in data 14/08/2025 e, non essendo tale sequestro stato convalidato dal PM, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere la restituzione del bene.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale è applicabile nel caso concreto, rendendo non violato il termine di cui all'art. 324, comma 5. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dal decreto del 12/08/2025 risultava una perquisizione con invito alla consegna e non un decreto di sequestro; il verbale redatto dalla p.g. non costituisce "provvedimento di sequestro" impugnabile con istanza di riesame. In mancanza di convalida da parte del PM ai sensi dell'art. 355 c.p.p., il sequestro operato dalla p.g. è divenuto inefficace e l'unico rimedio disponibile è la restituzione richiesta al PM e, in caso di diniego, l'opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame
Il termine è soggetto alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; pertanto, a seconda del caso, il decorso può essere sospeso e non integra automaticamente una violazione se il provvedimento viene adottato fuori dal termine nominale
convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero
La mancata convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria nei termini rende il sequestro inefficace; l'omissione della convalida non è rimediabile con il riesame, spettando al PM rilevare l'inefficacia o all'interessato richiedere restituzione e, se negata, proporre opposizione al GIP
opposizione al Giudice per le Indagini Preliminari
Nel caso di sequestro operato dalla p.g. senza convalida, il rimedio esperibile dall'interessato è l'opposizione al GIP secondo l'art. 263 comma 5, dopo la richiesta di restituzione al PM e l'eventuale diniego
disciplina della sospensione feriale dei termini processuali
Stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; tale sospensione può essere applicata anche ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali, salvo specifiche eccezioni
art. 240-bis disp. att. c.p.p.
applicazione della sospensione feriale dei termini
Complementa la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, richiamata per valutare l'effettivo decorso del termine di cui all'art. 324 c.p.p.
motivi di ricorso per cassazione (es. lett. c)
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; nella sentenza è richiamata per valutare la legittimità e la rilevanza dei motivi dedotti in cassazione
Massime di principio
- Se la polizia giudiziaria sequestra un bene sulla base di un decreto di perquisizione del PM che contiene solo un invito alla consegna, ma non c'è un decreto di sequestro o convalida del PM, il rimedio non è l'istanza di riesame: il verbale della p.g. non è un "provvedimento di sequestro" impugnabile con riesame.
- In presenza di sequestro operato dalla p.g. senza convalida, l'interessato deve prima chiedere la restituzione al Pubblico Ministero; solo in caso di diniego è esperibile l'opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263 c.p.p.
- La mancata convalida del sequestro nei termini stabiliti dall'art. 355 c.p.p. determina l'inefficacia del vincolo, ma l'azione giudiziale corretta per ottenere tutela è l'opposizione al GIP, non l'istanza di riesame.
- Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 324, comma 5, c.p.p. può essere sospeso per il periodo feriale secondo L. 742/1969 e art. 240-bis disp. att. c.p.p.; pertanto, prima di dedurre violazioni di termini occorre verificare l'applicabilità della sospensione feriale (con particolare attenzione alle eccezioni come indagini su criminalità organizzata).
- Nelle impugnazioni in sede di cassazione è importante qualificare correttamente l'atto impugnato (verbale della p.g. vs provvedimento del PM) e scegliere il rimedio processuale appropriato; errori di qualificazione possono portare all'inammissibilità del ricorso.
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