Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 17239 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso dell'IVA versata e non detratta nel 2002 per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di autovetture, nonché per i relativi carburanti e lubrificanti. Con il primo motivo contestava il difetto di motivazione del diniego, sostenendo che l'Agenzia avesse integrato solo in giudizio le ragioni del rigetto. Con il secondo motivo sosteneva che il termine biennale per chiedere il rimborso decorresse dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006 o dalla normativa attuativa del 2006, e non dalla data del versamento dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, poiché l'Agenzia aveva indicato l'esclusione dell'anno 2002 dal regime di rimborso. Ha inoltre stabilito che, per l'IVA relativa agli acquisti del 2002, il termine biennale di decadenza decorreva dalla data del versamento e non dalla sentenza della Corte di giustizia o dall'entrata in vigore della normativa del 2006. La disciplina speciale consentiva il recupero dell'IVA soltanto per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006. La società è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

    L'obbligo di motivazione piena riguarda principalmente gli atti con cui l'Amministrazione esercita una potestà impositiva, di riscossione o sanzionatoria. Il diniego di rimborso, invece, non ha natura impositiva.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

    La motivazione deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni dell'atto e di valutarne la legittimità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Termine biennale per la presentazione della domanda di rimborso in mancanza di disposizioni specifiche.

    Il termine decorre, in linea generale, dal versamento dell'imposta o dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione; non decorre automaticamente dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia UE.

  • D.L. n. 258 del 2006, art. 1, convertito dalla Legge n. 278 del 2006

    Disciplina delle modalità di recupero dell'IVA non detratta in relazione agli acquisti di determinati veicoli e relativi costi.

    La disciplina speciale ha previsto il recupero dell'IVA per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006, senza riaprire i rapporti già esauriti relativi ad annualità anteriori.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d)

    Limitazioni alla detraibilità dell'IVA relativa ad autovetture, carburanti e lubrificanti.

    Le limitazioni sono state dichiarate incompatibili con il diritto dell'Unione europea, ma l'effetto della pronuncia non consente di superare termini di decadenza già maturati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lettera g), e art. 23

    Impugnabilità del diniego di rimborso e facoltà dell'Amministrazione di svolgere difese nel giudizio.

    Nel giudizio instaurato contro il diniego di rimborso il contribuente è attore sostanziale e l'Amministrazione può sviluppare in giudizio ulteriori argomentazioni giuridiche, purché rimangano nell'ambito della controversia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta, quando previsto, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Il diniego di un rimborso tributario non è equiparabile a un avviso di accertamento: è sufficiente che indichi in modo comprensibile gli elementi essenziali del rigetto, senza dover esporre una motivazione esaustiva come quella richiesta per gli atti impositivi.
  • Nel giudizio contro il diniego di rimborso l'Amministrazione finanziaria può precisare o sviluppare ulteriori argomentazioni giuridiche, purché non introduca una pretesa tributaria nuova e rimanga nell'oggetto della domanda di rimborso.
  • La successiva dichiarazione di incompatibilità di una norma tributaria con il diritto UE non fa normalmente decorrere da quella data il termine per chiedere il rimborso, se il termine ordinario era già iniziato o maturato.
  • I termini di decadenza sono finalizzati alla certezza dei rapporti giuridici e possono impedire il rimborso anche quando l'imposta sia stata versata sulla base di una norma poi ritenuta illegittima o incompatibile con il diritto europeo.
  • Le discipline speciali emanate dopo una sentenza della Corte di giustizia UE operano nei limiti temporali stabiliti dalla legge e non riaprono automaticamente i rapporti tributari già esauriti.
  • Per valutare una richiesta di rimborso IVA occorre verificare contemporaneamente la tipologia di spesa, il periodo d'imposta, la disciplina speciale applicabile e la data di decorrenza e scadenza del termine decadenziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.