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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 4114 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

notifica della rendita catastale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva riferita alle annualità precedenti alla notificazione della rendita deve essere annullata o comunque dichiarata inesigibile, limitatamente agli importi fondati sulla rendita non notificata. Restano invece possibili gli effetti della rendita per il periodo successivo alla sua rituale notificazione. Non sono dovute, per il periodo anteriore alla notificazione, neppure le sanzioni e gli interessi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'efficacia della rendita catastale non notificata al contribuente. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale non producono effetti nei confronti dell'intestatario se non gli sono stati ritualmente notificati. Di conseguenza, prima della notificazione il Comune non può legittimamente pretendere il pagamento dell'imposta calcolata sulla nuova rendita per annualità anteriori, né applicare sanzioni o interessi.

Norme richiamate

  • Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000

    Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci, dal 1° gennaio 2000, a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita catastale.

    La notificazione costituisce condizione di efficacia della rendita nei confronti del contribuente. In assenza di notificazione, la rendita non può essere utilizzata per fondare retroattivamente la pretesa tributaria, né possono essere richiesti sanzioni e interessi per il periodo precedente.

Massime di principio

  • Quando una maggiore imposta deriva da una rendita catastale nuova o modificata, occorre verificare se l'atto sia stato notificato al soggetto intestatario e in quale data.
  • La rendita catastale non notificata non può essere opposta al contribuente per annualità anteriori alla notificazione.
  • L'ente impositore deve dimostrare la rituale notificazione della rendita se intende applicarla retroattivamente o richiedere importi maggiori rispetto alla rendita precedente.
  • Per il periodo anteriore alla notificazione non sono normalmente dovuti né la maggiore imposta fondata sulla nuova rendita, né sanzioni e interessi correlati.
  • La notificazione produce effetti per il futuro: dopo la sua validità, la rendita può essere utilizzata per il calcolo dell'imposta secondo la disciplina applicabile.
  • La contestazione deve distinguere tra l'eventuale legittimità della rendita in sé e la sua opponibilità temporale: anche una rendita corretta o definitiva non è efficace nei confronti del contribuente prima della notificazione.

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