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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 4147 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Processo - accertamento prodotto in giudizio - copia - difformità - ordine di produzione - sentenza rigetto - appello - carenza motivazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che la copia dell’avviso di accertamento prodotta in giudizio potesse essere difforme dall’atto notificato, poiché apparentemente priva di una pagina contenente i riquadri relativi al calcolo del tributo. In presenza di tale legittimo sospetto, l’ente impositore avrebbe dovuto produrre l’originale dell’atto notificato, o una copia idonea a dimostrarne la conformità, con indicazione del numero complessivo delle pagine e timbro di giuntura. La mancata produzione avrebbe determinato un vizio tale da giustificare l’annullamento dell’avviso.

La decisione

La controversia è stata definita con il rigetto dell’impugnazione; il contribuente ha inoltre proposto appello deducendo carenza di motivazione. Il principio richiamato afferma tuttavia che, quando sia concretamente plausibile che dall’atto prodotto dal contribuente sia stata omessa una pagina essenziale, il giudice deve verificare la conformità dell’atto mediante l’acquisizione dell’originale o di una copia completa proveniente dall’ente impositore. In mancanza di tale verifica o produzione, l’avviso può essere annullato.

Norme richiamate

  • Art. 24 del D.Lgs. 546/1992

    Disciplina il deposito e l’integrazione degli atti nel processo tributario; rileva per la produzione della documentazione necessaria a sostenere le rispettive difese.

  • Art. 32 del D.Lgs. 546/1992

    Regola il deposito di documenti e memorie nel processo tributario, consentendo al giudice di valutare la documentazione rilevante ai fini della decisione.

  • Art. 115 c.p.c.

    Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, salvo i fatti non specificamente contestati; nel caso concreto sostiene la necessità di verificare documentalmente la completezza dell’atto.

  • Art. 116 c.p.c.

    Attribuisce al giudice la valutazione prudente delle prove; tale potere comprende la verifica dell’autenticità, completezza e conformità della copia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta in modo specifico che la copia dell’atto impositivo sia incompleta o difforme dall’originale notificato, l’ente impositore deve essere posto in condizione di dimostrarne la conformità.
  • Il sospetto di omissione di una pagina essenziale, soprattutto se contenente il calcolo del tributo, non può essere ignorato: il giudice deve disporre o valutare la produzione dell’originale o di una copia completa e verificabile.
  • La copia dell’atto dovrebbe consentire di verificare il numero delle pagine, la continuità del documento e i segni di collegamento o giuntura; in mancanza, la sua efficacia probatoria può risultare compromessa.
  • Se l’ente non dimostra quale fosse il contenuto effettivamente notificato, e la parte mancante incide sulla motivazione o sulla quantificazione della pretesa, l’avviso può essere annullato.
  • La contestazione deve essere concreta e circostanziata: non è sufficiente una generica affermazione di difformità, ma occorre indicare quali pagine o elementi risultino mancanti e perché siano decisivi.
  • Il rigetto in primo grado non esclude la possibilità di censurare in appello la carenza di motivazione o l’omessa verifica della conformità documentale, purché la censura sia puntualmente riferita alla decisione impugnata.

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