Sentenza del 27/06/2019 n. 544 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull'aliquota IVA da applicare alle forniture mediche nell'ambito di interventi o di trattamenti di natura terapeutica ed estetica. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) - Esenzioni - Professioni medica e paramedica - Chiropratica e osteopatia - Articolo 98 - Allegato III, punti 3 e 4 - Medicinali e dispositivi medici - Aliquota ridotta - Fornitura nell'ambito di interventi o di trattamenti di natura terapeutica - Aliquota normale - Fornitura nell'ambito di interventi o trattamenti di natura estetica - Principio della neutralità fiscale - Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'articolo 110 della legge belga del 26 dicembre 2015, che modificava il regime IVA sulle prestazioni sanitarie, sui medicinali e sui dispositivi medici. Chiropratici e osteopati contestavano che l'esenzione IVA fosse limitata alle professioni mediche o paramediche regolamentate dalla normativa belga, sostenendo che dovessero essere considerate anche prestazioni sanitarie di qualità analoghe svolte da professionisti non formalmente regolamentati. I chirurghi plastici contestavano inoltre la diversa aliquota IVA applicata ai medicinali e ai dispositivi medici utilizzati in trattamenti terapeutici rispetto a quelli utilizzati in trattamenti esclusivamente estetici. Il giudice nazionale chiedeva infine se fosse possibile mantenere temporaneamente gli effetti della normativa eventualmente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione IVA prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 non è necessariamente riservata ai professionisti appartenenti a professioni mediche o paramediche formalmente regolamentate dallo Stato membro. Gli Stati possono definire le professioni e le qualifiche rilevanti, ma devono garantire la qualità delle cure e rispettare la neutralità fiscale. La Corte ha inoltre ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione l'applicazione dell'aliquota ridotta ai medicinali e dispositivi medici destinati a trattamenti terapeutici, escludendo quelli destinati a trattamenti esclusivamente estetici, poiché i due utilizzi rispondono a esigenze diverse del consumatore medio. Infine, il giudice nazionale non può mantenere provvisoriamente gli effetti di disposizioni dichiarate incompatibili con la direttiva per evitare difficoltà finanziarie, amministrative o l'applicazione di un precedente regime nazionale anch'esso incompatibile. La decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera c)
Gli Stati membri esentano le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati.
L'esenzione riguarda prestazioni sanitarie alla persona effettuate da soggetti dotati delle necessarie qualifiche professionali, ma non impone che tali soggetti appartengano necessariamente a una professione formalmente regolamentata dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità, soggetto ai requisiti di qualità delle cure e neutralità fiscale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 96
Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro.
L'aliquota normale costituisce la regola generale per cessioni di beni e prestazioni di servizi, salvo deroghe espressamente previste dal diritto dell'Unione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 98
Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.
L'applicazione dell'aliquota ridotta è facoltativa e può riguardare soltanto le categorie indicate nell'allegato III. Lo Stato membro può selezionare specifici beni o servizi, purché rispetti la neutralità fiscale.
Direttiva 2006/112/CE, allegato III, punti 3 e 4
Prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, prevenzione delle malattie e trattamenti medici; apparecchi medici, materiale ausiliario e altri strumenti medici destinati ad alleviare o curare invalidità.
Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte ai beni rientranti nelle categorie indicate, ma non sono obbligati a farlo per tutti i prodotti della categoria. È possibile distinguere tra beni utilizzati per finalità terapeutiche e beni utilizzati esclusivamente per finalità estetiche, se la distinzione non viola la neutralità fiscale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 134
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione nei casi previsti dalla disposizione.
La disposizione disciplina alcune esclusioni dalle esenzioni IVA, ma non impedisce l'applicazione dei regimi di esenzione alle prestazioni sanitarie quando ricorrono i requisiti degli articoli 132 e seguenti.
Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati.
Il principio di leale cooperazione impone agli Stati di eliminare le conseguenze di una violazione del diritto dell'Unione e di adeguare rapidamente la normativa nazionale.
Articolo 267 TFUE
Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte interpreta il diritto dell'Unione, mentre spetta al giudice nazionale interpretare e applicare il diritto interno nel procedimento principale.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per prestazioni sanitarie non dipende automaticamente dall'iscrizione a una professione formalmente regolamentata: occorre verificare la natura sanitaria concreta della prestazione, le qualifiche del prestatore e la qualità delle cure.
- Gli Stati membri possono disciplinare in modo diverso prestazioni terapeutiche e trattamenti esclusivamente estetici, purché la distinzione sia oggettiva e i due servizi non siano simili dal punto di vista del consumatore medio.
- L'aliquota IVA ridotta è una facoltà dello Stato membro, non un diritto generalizzato per tutti i beni appartenenti a una categoria dell'allegato III.
- Il principio di neutralità fiscale vieta differenze di aliquota tra beni o servizi realmente simili e in concorrenza; non impone invece parità di trattamento tra utilizzi concretamente diversi, come quello terapeutico e quello esclusivamente estetico.
- Un giudice nazionale non può mantenere provvisoriamente una normativa incompatibile con il diritto dell'Unione solo per evitare conseguenze finanziarie, amministrative o difficoltà generiche di certezza del diritto.
- La conservazione temporanea degli effetti di una normativa annullata è ammessa solo in circostanze eccezionali e secondo condizioni rigorose, tra cui la necessità di evitare un vuoto normativo e, in particolare, il fatto che l'atto costituisca una corretta attuazione di un obbligo derivante dal diritto dell'Unione.
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