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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 4146 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Ruolo - iscrizione ex art.36 bis c. 4 - DPR n.600/1973 e art. 54, c. 4 del DPR 633/72 - assenza incertezze su aspetti rilevanti dichiarazione - invito bonario -non necessita - ripresa "immotivata" voci dichiarazione - avviso bonario - necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, comma 4, del DPR n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972 senza il previo invio dell'avviso bonario. Il principio distingue tra il semplice controllo automatizzato della dichiarazione, nel quale l'Ufficio si limita a liquidare differenze risultanti direttamente dai dati dichiarati e non sussistono incertezze su aspetti rilevanti, e la rettifica sostanziale di voci dichiarate, come perdite fiscali già esposte in precedenti dichiarazioni e non contestate. Nel primo caso l'avviso bonario non è necessario; nel secondo, la ripresa costituisce una rettifica della dichiarazione e richiede un'attività accertativa, non potendo fondare direttamente un'iscrizione a ruolo senza le garanzie procedimentali previste.

La decisione

È stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo senza preventivo avviso bonario limitatamente alle differenze emergenti dal controllo automatizzato, quando non vi siano incertezze rilevanti. Al contrario, per le voci della dichiarazione riprese immotivatamente dall'Agenzia, quali perdite fiscali risultanti da precedenti dichiarazioni non contestate, l'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento e senza il necessario contraddittorio è illegittima. L'esito è quindi favorevole al contribuente solo con riferimento alle voci oggetto di rettifica sostanziale, mentre resta valida la riscossione relativa alle mere liquidazioni automatiche.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, comma 4, DPR n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione della dichiarazione, senza necessità di un preventivo avviso bonario quando non emergano incertezze su aspetti rilevanti.

  • Art. 54-bis, DPR n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente liquidazione delle imposte, secondo una logica analoga a quella dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973.

  • Art. 6, legge n. 212/2000

    Rileva per gli obblighi di informazione e collaborazione dell'Amministrazione finanziaria e per le garanzie del contribuente quando il controllo non si limita a una mera liquidazione automatica, ma comporta una rettifica sostanziale.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 29309 del 14 novembre 2018

    Conferma la distinzione tra controllo automatizzato, che può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo, e rettifica di dati dichiarati, che richiede un'attività accertativa e il rispetto delle garanzie procedimentali.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15311 del 2014

    Ribadisce che l'iscrizione a ruolo non può essere utilizzata per contestare autonomamente elementi della dichiarazione che necessitano di una valutazione o di una rettifica sostanziale.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non è sempre obbligatorio: può essere omesso quando il controllo è meramente automatizzato e le somme risultano direttamente dai dati dichiarati o da semplici calcoli.
  • Se l'Amministrazione contesta o disconosce una voce dichiarata, soprattutto se supportata da precedenti dichiarazioni non contestate, non si tratta più di una mera liquidazione, ma di una rettifica sostanziale.
  • Una rettifica sostanziale deve essere formalizzata con un atto di accertamento adeguatamente motivato; la semplice iscrizione a ruolo, senza le garanzie procedimentali previste, può essere illegittima.
  • La legittimità della cartella deve essere valutata voce per voce: possono rimanere valide le somme derivanti da calcoli automatici, mentre devono essere annullate quelle fondate su contestazioni immotivate di elementi dichiarati.
  • La presenza di una precedente dichiarazione nella quale una perdita o un altro elemento fiscale sia stato esposto e non contestato costituisce un elemento rilevante, ma non impedisce in assoluto ogni successivo controllo; impone però all'Ufficio di motivare adeguatamente l'eventuale disconoscimento.

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