Cassazione Penale, Ordinanza n. 00807/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, con pena di mesi 3 di arresto ed euro 2.500 di ammenda. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e alla determinazione della pena. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la contravvenzione contestata è connotata da condotta reiterata e, quindi, è ontologicamente incompatibile con l'art. 131-bis c.p. Quanto al secondo motivo, ha reputato congrua e logicamente motivata la pena irrogata, inferiore al medio edittale, valorizzando gravità del fatto e personalità dell'imputato. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
Disposizione incriminatrice della guida senza patente; la condotta assume rilievo penale nel caso di recidiva nel biennio, con struttura che presuppone reiterazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato è strutturalmente connotato da abitualità o reiterazione della condotta.
I criteri di determinazione della pena possono essere richiamati in termini sintetici quando la pena è contenuta entro i limiti discrezionali del giudice e comunque adeguatamente giustificata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati o alle contravvenzioni che, per la loro struttura, richiedono o presuppongono una condotta reiterata o abituale, poiché difetta il requisito della non abitualità.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare puntuali ragioni di diritto e di fatto.
- La determinazione della pena entro la forbice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica quando la pena è contenuta, specie se inferiore al medio edittale, purché siano richiamati i criteri di cui all'art. 133 c.p. in modo non manifestamente illogico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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